COSTITUZIONE DELLA COMUNIONE

DEI LIBERI MURATORI

 

GENERALITA’

Art. 1 - La Massoneria Universale.

La Massoneria Universale é un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’uomo e dell’umana famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali.

Art. 2 - La Comunione dei Liberi Muratori.

La Comunione dei Liberi Muratori é indipendente e sovrana ed opera nel territorio nazionale italiano nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana. Essa é costituita da tutte le Logge alla propria obbedienza operanti nel territorio nazionale, é retta da un governo unitario con sede a Roma e si ripartisce in Circoscrizioni regionali.

La Comunione dei Liberi Muratori può scambiare garanti d’amicizia con le Comunioni Massoniche estere, legittimamente e ritualmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino principi non in contrasto con quelli propugnati dalla Comunione Massonica Italiana.

Art. 3 - Rapporti con i Corpi Massonici Rituali.

La Comunione dei Liberi Muratori riconosce come proprio Rito Ufficiale il Rito Scozzese Antico ed Accettato, tuttavia consente ai propri Fratelli di aderire a quei Corpi Massonici Rituali che traggono i loro iscritti esclusivamente fra i Massoni appartenenti alla Comunione Massonica Italiana e che si conformino al principio di esclusività territoriale.

Art. 4 - Principi e Finalità.

La Comunione dei Liberi Muratori, fatti propri gli antichi doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia. Opera per estendere a tutti gli Uomini i legami d’amore che uniscono i Fratelli. Propugna la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero.

Art. 5 - Metodi.

La Comunione dei Liberi Muratori:

lavora alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo;
osserva gli Antichi Doveri, usi e costumi;
adotta Rituali conformi alla Tradizione Muratoria;
apre il libro della Sacra Legge sull’Ara del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso;
segue il simbolismo nell’insegnamento e l’esoterismo nell’ Arte Reale;
applica la distinzione della Massoneria nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro;
insegna la leggenda del Terzo grado;
non tratta questioni di politica e di religione;
inizia solamente uomini che siano liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza, censo, opinioni politiche o religiose;
si ispira al trinomio: LIBERTA’, UGUAGLIANZA, FRATELLANZA

 

TITOLO I: I LIBERI MURATORI

Art. 6 - L’iniziazione.

Chi intende essere accettato nella Comunione dei Liberi Muratori deve essere iniziato in seno ad una sua Loggia con procedura legittima e rituale.

La qualità iniziatica é indelebile.

Art. 7 - Le prerogative del Libero Muratore.

Il Libero Muratore con l’iniziazione viene riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima ed alla fiducia. Le prerogative si perdono solo con l’espulsione dalla Comunione.

Art. 8 - I diritti del Libero Muratore.

Il Libero Muratore attivo e quotizzante può:

visitare tutte le Logge della Comunione;
chiedere il trasferimento ad altra Loggia;
essere collocato nella posizione di sonno;
chiedere un periodo di congedo.

Il Libero Muratore depennato o in posizione di sonno può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di depennamento. I diritti massonici si perdono quando il Libero Muratore si trovi nella posizione di sonno, decadenza o di espulsione. L’appartenenza alla Comunione dei Liberi Muratori non costituisce in alcun caso diritto sul suo patrimonio, comunque costituito.

Art. 9 - I doveri dei Liberi Muratori.

I Liberi Muratori sono tenuti all’osservanza degli "Antichi Doveri" ed alla fedeltà ai Principi tradizionali dell’Ordine Massonico Universale. Essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano.

Sono inoltre tenuti:

ad osservare fedelmente la Costituzione ed i Regolamenti della Comunione, il Regolamento della Loggia ed il Rituale;
ad intervenire alle tornate della propria Loggia;
ad astenersi da qualsiasi azione contraria alla lealtà e a comportarsi da uomo d’onore.

Il Libero muratore segue l’esoterismo ed il simbolismo, apprende l’uso dei tradizionali strumenti muratori, esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù, opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale Universale senza distinzione di origini, razza, credenze o condizioni sociali. Il Fratello in posizione di sonno o di depennamento é tenuto all’osservanza dei doveri derivanti dall’iniziazione muratoria.

Art. 10 - I Gradi.

I Liberi Muratori si distinguono nei tre Gradi di:

Apprendista;
Compagno d’arte;
Maestro.

I passaggi di grado possono essere concessi quando il Fratello abbia dato segni di aver progredito nell’apprendimento dell’Arte Reale e della Cultura Massonica decorso almeno un anno di vita Massonica nel grado. La Loggia può chiedere al Gran Maestro, previo parere favorevole del Consiglio delle Luci, il nullaosta all’abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello abbia dato prova di maturità, di cultura massonica e di attaccamento alla Comunione.

Art. 11 -Le capacità elettorali del Libero Muratore.

Solo il Libero Muratore in possesso del grado di Maestro può esercitare nella sua interezza le facoltà elettorali.

Art. 12 - L’assenza e la Morosità.

Il Libero Muratore che senza giustificato motivo si assenti dai lavori di Loggia per un periodo superiore ai sei mesi o che risulti moroso da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni o di altri tributi legittimamente deliberati é dichiarato decaduto da membro effettivo e depennato dal piè di lista della Loggia.

Art. 13 - Le controversie tra Liberi Muratori. Il Giurì d’onore.

I Liberi Muratori hanno il dovere di informare il Maestro Venerabile di qualsiasi controversia con altri Fratelli affinché questi possa tentare un amichevole componimento. Qualora ciò non sia possibile viene nominato un Giurì d’Onore composto da tre Fratelli Maestri designati dal Collegio Circoscrizionale.

Art. 14 - Le colpe e le sanzioni.

I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti. Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine.

TITOLO II: LA STRUTTURA E GLI ORGANI DELLA COMUNIONE DEI LIBERI MURATORI

LA GRAN LOGGIA NAZIONALE

Art. 15 - Nozione

La Gran Loggia Nazionale é l’Organo Legislativo della Comunione dei Liberi Muratori. Essa rappresenta l’espressione della sovranità di tutte le Logge ed é la suprema autorità della Comunione Massonica.

Art. 16 - La struttura.

La Gran Loggia é composta dal Gran Maestro che la presiede, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri Venerabili delle Logge appartenenti alla Comunione dei Liberi Muratori. Partecipano alla Gran Loggia anche i componenti di diritto e i visitatori d’onore. Sono componenti con diritto di voto i Maestri Venerabili di tutte le Logge in regola con il Tesoro della Comunione, che abbiano rinnovato le cariche per l’anno in corso.

Art. 17 - I metodi.

La Gran Loggia Nazionale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie che si tengono di regola in Roma. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. La Gran Loggia Nazionale lavora in Camera di Mezzo ed é presieduta dal Gran Maestro o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Gran Maestro Aggiunto o da uno dei Grandi Dignitari.

Art. 18 - Le competenze della Gran Loggia.

La Gran Loggia Nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno per:

deliberare sugli argomenti proposti dalla Giunta di Governo della Comunione e posti all’ordine del giorno;
esaminare le relazioni del Grande Oratore, del Gran Segretario e dal Gran Tesoriere e per deliberare provvedimenti in merito agli argomenti emersi dalle relazioni medesime;
esaminare e porre ai voti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo nonché la relazione dei Grandi Architetti Revisori;
eleggere il Gran Maestro e i Grandi Dignitari;
eleggere il Collegio dei grandi Architetti Revisori;
eleggere i componenti della Corte Centrale;
nominare un Gran Maestro Aggiunto nei casi previsti;
nominare i Grandi Maestri Onorari su proposta del consiglio dell’ Ordine.

 

IL GRAN MAGISTERO

Art. 19 - Il Gran Maestro.

Il Gran Maestro é il garante della tradizione muratoria e rappresenta e governa la Comunione dei Liberi Muratori.

Il Gran Maestro:

convoca e presiede la Gran Loggia Nazionale e il Governo dell’Ordine e presiede ogni altro consesso al quale partecipi;
nomina i Grandi Dignitari Aggiunti (Grande Oratore, Gran Segretario e Gran Tesoriere) e i Grandi Ufficiali;
promulga e fa eseguire le delibere della Gran Loggia Nazionale e della Giunta di Governo;
nomina i Garanti di Amicizia e i Rappresentanti presso le Comunioni Massoniche estere riconosciute dalla Comunione Italiana;
rilascia le Bolle di Fondazione ed i Brevetti dei Fratelli;
può concedere, su proposta della Loggia, l’abbreviazione dei termini per le promozioni al grado di Compagno d’Arte e di Maestro;
autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Libera Muratoria;
trasmette nei solstizi la parola semestrale alle Logge e nel solstizio d’estate la parola annuale ai Maestri Venerabili;
può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti dal Regolamento;
può, su parere conforme della Giunta di Governo, rendere nota alle Logge della Comunione, alle Comunioni estere ed anche al mondo profano l’espulsione di Fratelli dall’Ordine o la demolizione delle Logge;
ha voto preponderante in sede di Governo dell’Ordine nelle votazione che, con la sua partecipazione abbiano riportato parità di suffragi;
può graziare i Fratelli condannati in via definitiva o promuovere la revisione del processo davanti alla Corte Centrale.

 

Art. 20 - Il Gran Maestro Aggiunto.

In caso di assenza del Gran Maestro superiore a trenta giorni o di suo impedimento permanente questi viene sostituito per l’ordinaria amministrazione dal Gran Maestro Aggiunto che ha l’obbligo di convocare una sessione straordinaria della Gran Loggia per l’elezione del nuovo Gran Maestro. In caso di impedimento la carica verrà assunta dal Primo Gran Sorvegliante e quindi dal Secondo Gran Sorvegliante.

Art. 21 - Eleggibilità.

Possono essere eletti al Gran Magistero Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano rivestito il ruolo di Maestro Venerabile per almeno un anno. L’elezione avviene secondo le norme previste dal Regolamento.

Il Gran Maestro dura in carica cinque anni e può essere rieletto solo due volte consecutivamente.

LA GIUNTA DI GOVERNO

Art. 22 - Nozione.

La Giunta di Governo é l’Organo collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione dei Liberi Muratori.

Art. 23 - La struttura.

Sono Membri effettivi della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori con diritto di voto:

il Gran Maestro;
il Gran Maestro Aggiunto;
i Grandi Dignitari;

Partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto:

il Precedente Gran Maestro;
i Grandi Dignitari Aggiunti, se nominati;
i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine.

 

Art. 24 - Eleggibilità.

Possono essere eletti Membri effettivi della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto per almeno un anno la carica di Maestro Venerabile.

L’elezione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione del Gran Magistero.

In caso di impedimento permanente di un Membro effettivo della Giunta il Gran Maestro, previo parere favorevole della Giunta, provvede alla sua sostituzione nominando un altro Fratello in possesso dei requisiti prescritti scegliendolo da una terna di nominativi proposta dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 25 - Incompatibilità.

I membri del Governo non possono ricoprire altre cariche massoniche elettive o di nomina per tutta la durata del mandato. Se ricoprono tali cariche al momento dell’elezione devono dimettersi entro il termine di trenta giorni dalla nomina. Delle avvenute dimissioni viene data notizia al Presidente del Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario.

Art. 26 - I metodi.

La Giunta di Governo si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno. In caso di urgenza il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro Membri effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 27 - Le competenze.

La Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori:

dà esecuzione alle norme della Costituzione ed alle deliberazioni della Gran loggia Nazionale;
procede allo scambio dei Garanti di Amicizia e regola i rapporti con le Comunioni Massoniche estere proponendone il riconoscimento alla Gran Loggia Nazionale;
può riconoscere i Corpi Massonici Rituali stipulando con essi protocollo d’intesa;
esamina ogni anno la relazione morale del Grande Oratore, amministrativa del Gran Segretario e finanziaria del Gran Tesoriere da inviare a tutte le Logge della Comunione prima della Gran Loggia ordinaria;
esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo compilati dal Gran Tesoriere da sottoporre al Collegio dei Grandi Architetti Revisori ed alla Gran Loggia Nazionale;
propone alla Gran Loggia l’ammontare delle capitazioni, delle tasse di ammissione e di riammissione, dei passaggi di grado e di eventuali contributi straordinari;
stabilisce l’estensione territoriale delle Circoscrizioni;
nomina il Rappresentante del Governo dell’Ordine nei Collegi Circoscrizionali e ne delibera la revoca;
autorizza la formazione di triangoli;
approva la fondazione di Logge, la modifica del loro titolo distintivo; ratifica lo scioglimento o la fusione delle Logge e, ricorrendone i presupposti, ne dichiara l’estinzione e ne dispone la cancellazione;
concede l’exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte o estinte;
formula l’ordine del giorno della Gran Loggia;
discute e delibera su tutti gli argomenti che gli vengano sottoposti dal Gran Maestro o dalle Logge e non di pertinenza esclusiva di altri organi.

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Art. 28 - Nozione.

Il Consiglio dell’Ordine é un Organo Collegiale, rituale, ed é presieduto dal Gran Maestro.

Art. 29 - La struttura.

Il Consiglio dell’Ordine é composto da Fratelli Maestri in rappresentanza delle Logge delle varie Circoscrizioni della Comunione dei Liberi Muratori. Partecipano di diritto, senza diritto di voto, i Membri della Giunta di Governo, i Grandi maestri Onorari e gli ex-Gran Maestri, i Grandi Architetti Revisori in carica.

Art. 30 - Eleggibilità.

Possono essere eletti Consiglieri dell’Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto per almeno un anno la carica di Dignitario. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce il numero e le modalità di elezione di Consiglieri dell’Ordine.

Art. 31 - I metodi.

Il Consiglio dell’Ordine si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e in via straordinaria quando il Gran Maestro lo giudichi opportuno o quando un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta.

Art. 32 - Le Competenze.

Il Consiglio dell’Ordine:

esprime parere su ogni argomento gli venga proposto dal Gran Maestro;
elegge i componenti le Commissioni Permanenti, scegliendoli tra i candidati proposti dai Collegi Circoscrizionali;
viene informato dal Gran Maestro dell’attività della Giunta di Governo e può chiedere informazioni;
può proporre alla Gran loggia la nomina di Grandi maestri Onorari;
può promuovere la convocazione straordinaria della Gran Loggia su richiesta dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto;
propone le terne dei nominativi previste dal 3° comma dell’art. 24.

 

IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI

Art. 33 - Nozione.

Il Collegio dei grandi Architetti Revisori é l’Organo di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Comunione dei Liberi Muratori.

Art. 34 - La struttura.

Il Regolamento dell’Ordine stabilisce il numero, le modalità di elezione, le formalità di convocazione, i casi di decadenza e di sostituzione dei Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori. La carica di Grande Architetto Revisore é incompatibile con ogni altra carica massonica, sia elettiva che di nomina.

Art. 35 - Eleggibilità.

I componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono eletti dalla Gran Loggia. Possono essere eletti Componenti Fratelli con almeno tre anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto almeno per un anno la carica di Dignitario. Essi durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo.

Art. 36 - I metodi.

Il Collegio dei grandi Architetti Revisori di riunisce in via ordinaria almeno ogni semestre o quando il Presidente lo giudichi opportuno.

Art. 37 - Le competenze.

Il Collegio dei grandi Architetti Revisori:

controlla l’amministrazione patrimoniale e finanziaria della Comunione dei Liberi Muratori e la regolare tenuta dei libri contabili.
controlla la corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
accerta la consistenza della cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli;
riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria svolta dalla Giunta di Governo nell’anno precedente.

 

LE CIRCOSCRIZIONI. I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 38 - Ripartizione territoriale.

Il territorio italiano é suddiviso in Circoscrizioni Massoniche regionali. La Giunta di Governo può autorizzare Circoscrizioni di estensione territoriale pluriregionale. Le Circoscrizioni sono suddivise in Orienti ove hanno sede le Logge.

Art. 39 - Nozione.

I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione.

Art. 40 - La Struttura.

Sono componenti del Collegio Circoscrizionale i Maestri Venerabili, gli ex-Maestri Venerabili di tutte le Logge della Circoscrizione e i Membri di diritto. Hanno diritto di voto i Maestri Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro e dal punto di vista amministrativo. Tutti gli altri componenti hanno voto consultivo.

Art. 41 - I metodi.

Il Collegio Circoscrizionale nella sua prima riunione elegge tra i Maestri Venerabili che ne fanno parte un Presidente, un Vicepresidente ed un Oratore che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Collegio Circoscrizionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando il suo Presidente lo ritiene necessario e le sue riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti.

Art. 42 - Le competenze.

Il Collegio Circoscrizionale ha il compito di:

deliberare le norme del proprio funzionamento che devono essere poi sottoposte all’approvazione della Giunta di Governo;
collegare ed agevolare le attività delle varie Logge della Circoscrizione;
confortare e sorreggere l’opera dei Maestri Venerabili, assicurare la presenza Massonica nella Circoscrizione e diffonderne l’idea;
esaminare le proposte sulla fondazione di nuove Logge o sulla costituzione di Triangoli e fornirne parere motivato al Gran Segretario;
eleggere due Giudici effettivi e due supplenti per la costituzione del tribunale Circoscrizionale;
proporre al Consiglio dell’Ordine una terna di nomi per l’elezione dei Membri di ciascuna Commissioni Permanente.

 

GLI ISPETTORI DI LOGGIA

Art. 43 - Nozione.

Gli Ispettori di Loggia sono Organi Circoscrizionali di controllo della regolarità dei Lavori di Loggia.

Art. 44 - Eleggibilità.

Gli Ispettori di Loggia sono eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri della Circoscrizione. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento. Possono essere eletti i fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. Gli Ispettori di Loggia durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. La carica di Ispettore di Loggia é incompatibile con qualsiasi carica elettiva o di nomina.

Art. 45 - I metodi.

Gli Ispettori di Loggia riferiscono al Presidente del Collegio Circoscrizionale sulla regolarità delle Logge. Gli Ispettori di loggia di ogni Circoscrizione si riuniscono d’Iniziativa del primo eletto o quando la metà di essi ne faccia motivata richiesta. L’Ispettore primo eletto coordina l’attività degli Ispettori.

Art. 46 - Le competenze.

Gli Ispettori di Loggia accertano e verificano:

la tenuta e la custodia della Bolla di Fondazione della Loggia, del piè di lista dei Fratelli che la compongono e la regolarità dei registri e dei documenti prescritti;
il numero delle riunioni mensili prestabilite e di quelle regolarmente svoltesi;
l’uso dei Rituali approvati e la disciplina durante i lavori;
la regolarità e la tempestività dello svolgimento delle elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia e la loro partecipazione ai Lavori;
l’esistenza di un Tempio ritualmente attrezzato o di un luogo di riunione adeguato al lavoro massonico.

 

LA LOGGIA

Art. 47 - Nozione.

La Loggia rappresenta il nucleo primario di base della vita muratoria per lo svolgimento del lavoro iniziatico. Essa opera nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine.

Art. 48 - La struttura.

La Loggia é costituita da un Maestro Venerabile, dai Dignitari di Loggia (Primo e Secondo Sorvegliante, Oratore, Segretario, Tesoriere), dagli Ufficiali previsti dalle tradizioni nonché da quanti Fratelli essa accolga. La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte del Gran Maestro della Bolla di Fondazione ed é contraddistinta da una denominazione e da un numero. Essa si fregia della bandiera nazionale e di un proprio Labaro. Per costituire una Loggia é necessaria l’adesione di almeno sette Fratelli di cui almeno cinque col grado di Maestro. Una Loggia regolarmente costituita può operare anche se il numero dei Fratelli ad essa afferenti diminuisce sino a cinque. Il Maestro Venerabile, il Primo ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci. Le cariche di Maestro venerabile e quelle di Dignitari di Loggia sono elettive. Il Segretario e gli Ufficiali di Loggia sono nominati dal Maestro Venerabile.

Art. 49 - I metodi

La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, in conformità dei Rituali approvati dalla Gran Loggia e con la presenza di almeno tre maestri. La Loggia può adottare un proprio regolamento interno le cui norme non debbono essere in contrasto con la Costituzione. Il Regolamento dell’Ordine determina le procedure e le modalità di svolgimento dei Lavori.

Art. 50 - Le competenze.

La Loggia nell’ambito della propria autonomia e sovranità:

Discute e delibera argomenti non in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento;
Procede ogni anno all’elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia;
Delibera sulle domande di ammissione e di riammissione.
Delibera sulla decadenza.

 

Art. 51 - Il Maestro Venerabile.

Il Maestro Venerabile presiede, governa e rappresenta la Loggia. La sua persona é sacra e inviolabile e sacra é l’autorità nell’esercizio del suo Magistero Iniziatico. Può essere eletto tra i Fratelli Maestri che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado e che abbiano ricoperto per almeno un anno una carica di Dignitario. Rimane in carica un anno e può essere eletto tre volte consecutivamente. Alla scadenza di mandato triennale non può essere rieletto Maestro Venerabile in alcuna delle Logge della Comunione nell’annualità successiva. La carica di Maestro Venerabile é incompatibile con quelle di componente della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori, di Grande Architetto Revisore e di Ispettore di Loggia. Qualora egli ricopra la carica di Giudice del Tribunale Circoscrizionale o di Giudice della Corte Centrale non può partecipare a sedute riguardanti il proprio Oriente.

Art. 52 - I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia.

I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia. Possono essere eletti dignitari solo Fratelli che abbiano un’anzianità di almeno dodici mesi nel grado di Maestro. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 53 - Le colpe e le sanzioni della Loggia.

La Loggia é soggetta alla Giustizia Massonica. L’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e dei Regolamenti della Comunione costituisce colpa massonica. La colpevolezza accertata si estende ai Fratelli che hanno partecipato al fatto.

Art. 54 - Lo scioglimento delle Logge

Nel caso in cui una Loggia intenda sciogliersi, la deliberazione deve essere presa in adunanza straordinaria appositamente convocata con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata ed approvata da almeno i due terzi dei Fratelli ad essa appartenenti con motivazioni non in contrasto con le norme della Costituzione e del Regolamento. In tal caso lo scioglimento non necessita di ratifica da parte del Governo dell’Ordine o di altri Organi della Comunione. Dell’avvenuto scioglimento deve in ogni caso esserne data notizia, attraverso il verbale dell’adunanza nella quale é stata adottata la deliberazione, redatto in duplice copia e sottoscritto da tutti i presenti, al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, al Responsabile della Struttura dell’Ordine ed al Governo dell’Ordine. Una Loggia viene disciolta d’autorità con deliberazione del Governo dell’Ordine qualora il numero dei Fratelli ad essa afferenti scenda al disotto di cinque per un periodo superiore ai sei mesi.

COMMISSIONI

Art. 55 - Nozione.

Le Commissioni sono Organi consultivi e di studio e riferiscono alla Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori. Le Commissioni sono permanenti e temporanee.

Art. 56 - La struttura.

Le Commissioni sono composte da tre o cinque Maestri scelti tra Fratelli esperti. Le Commissioni permanenti durano in carica cinque anni, le temporanee sino al completamento dell’incarico che, in ogni caso, non può superare i dodici mesi.

Art. 57 - Eleggibilità.

I Componenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio dell’Ordine tra i Fratelli Maestri della Comunione. Possono essere eletti quali Componenti di Commissioni Fratelli in possesso delle necessarie competenze. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento.

Art. 58 - I metodi.

Il funzionamento delle Commissioni é stabilito dal Regolamento dell’Ordine.

Art. 59 - Le Commissioni Permanenti.

Sono Commissioni Permanenti:

la Commissione "Costituzione" che studia l’Ordinamento Massonico e dà pareri interpretativi;
la Commissione "Rituali" che studia i metodi di lavoro nei tre gradi;
la Commissione Organizzazione che studia le modalità organizzative dei rapporti tra le Logge della Comunione;
la Commissione "Pensiero Massonico" che studia i mezzi di diffusione dei Principi e degli Ideali Massonici;
la Commissione "Esteri" che studia i presupposti di riconoscimento delle Comunioni Estere.

 

TITOLO III: LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

IL PATRIMONIO

Art. 60 - Il patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori.

Il Patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori é composto dalle capitazioni, dai contributi straordinari dei Fratelli, dai beni acquistati con gli stessi mezzi e da qualsiasi entrata straordinaria quali lasciti e donazioni.

Art. 61 - Il Patrimonio intangibile.

Il Patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori può essere in parte dichiarato intangibile con voto della Gran Loggia Nazionale in occasione dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario. Fanno comunque parte del Patrimonio Intangibile le decorazioni e gli emblemi massonici e gli oggetti di carattere storico ed artistico. La conservazione e l’amministrazione del Patrimonio Intangibile sono affidate ad una speciale commissione composta dal Gran Maestro, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere.

Art. 62 - L’esercizio finanziario.

La gestione del Patrimonio della Comunione viene esercitata dalla Giunta di Governo ed é sottoposta al controllo del Collegio dei Grandi Architetti Revisori. L’esercizio finanziario é annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV: LA GIUSTIZIA MASSONICA

PRINCIPI E FINALITA’

Art. 63 - Nozione.

La Giustizia Massonica tutela i principi fondamentali, le finalità e i metodi della Massoneria Universale.

Art. 64 - La colpa massonica.

Costituisce colpa massonica:

ogni azione contraria alla lealtà, all’onore ed alla dignità della persona umana;
l’inosservanza dei principi della Libera Muratoria, della Costituzione e dei Regolamenti dell’Ordine;
la violazione dei doveri massonici nei confronti dei Fratelli e degli Organi della Comunione dei Liberi Muratori.

 

ORGANI GIUDIZIARI

Art. 65 - Nozione.

Sono Organi Giurisdizionali della Giustizia Massonica:

i Tribunali di Loggia;
i Tribunali Circoscrizionali dei Maestri Venerabili;
la Corte Centrale della Comunione dei Liberi Muratori.

 

Art. 66 - Il Tribunale di Loggia: struttura.

Il Tribunale di Loggia é formato dal Maestro Venerabile e da due giudici eletti tra i Fratelli Maestri in occasione del rinnovo delle cariche. L‘elezione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione dei Dignitari di Loggia. Possono essere eletti componenti del tribunale di Loggia Fratelli con almeno tre anni di anzianità nel Grado di Maestro.

Art. 67 - Il Tribunale di Loggia: competenze.

I Tribunali di Loggia sono competenti a giudicare in primo grado sulle azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli della Loggia e che non siano soggette al giudizio di altri Organi Giurisdizionali. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce i limiti temporali entro i quali deve essere concluso il giudizio.

Art. 68 - Il Tribunale Circoscrizionale: struttura.

Il Tribunale Circoscrizionale é composta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale e da due giudici effettivi e due supplenti nominati tra i Maestri Venerabili della Circoscrizione ed ha sede nella Circoscrizione. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento.

Art. 69 - Il Tribunale Circoscrizionale: competenze.

Il Tribunale Circoscrizionale é competente a giudicare in primo grado sulle azioni costituenti colpa massonica dei Maestri Venerabili e delle Logge della Circoscrizione. E’, inoltre, competente a giudicare in primo grado sulle colpe compiute dai fratelli di Loggia qualora il Tribunale di Loggia non abbia emesso il giudizio entro i limiti temporali previsti. Il Tribunale Circoscrizionale é competente a giudicare in appello sulle colpe dei Fratelli di Loggia.

Art. 70 - La Corte Centrale: struttura.

La Corte Centrale é composta da eletti in rappresentanza delle Circoscrizioni esistenti sul territorio nazionale ed ha sede a Roma. Le modalità di elezione ed il numero dei Giudici della Corte Centrale sono stabilite dal Regolamento. Essa opera per sezioni composte da cinque componenti. La Corte Centrale nella sua prima riunione elegge al proprio interno un Presidente il quale nomina a sua volta un Segretario.

Art. 71 - La Corte Centrale: competenze.

La Corte Centrale é competente a giudicare in unico grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Membri del Governo dell’Ordine, dall’ex Gran Maestro e dagli ex Grandi Dignitari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali, dai Rappresentanti del Governo dell’Ordine e dagli Ispettori di Loggia. La Corte Centrale é competente a giudicare in appello sulle sentenze emesse dai Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale é altresì competente a celebrare i processi di revisione disposti dal Gran Maestro.

IL PROCESSO MASSONICO

Art. 72 - L’accusa.

La contestazione delle accuse deve avvenire con denuncia scritta indirizzata al Maestro Venerabile per colpe commesse dai Fratelli e al Presidente del Collegio Circoscrizionale per colpe commesse dalle Logge. Nei casi previsti dall’art. 71 la denuncia va inviata alla Corte Centrale.

Art. 73 - La difesa del Fratello incolpato.

La difesa é affidata ad un Fratello Maestro designato dall’incolpato. Qualora egli non provveda alla nomina il Tribunale competente designa un difensore d’ufficio tra i Fratelli Maestri della Loggia.

Fino a quando non sia intervenuto un Verdetto Massonico definitivo il Fratello deve presumersi non colpevole.

Art. 74 - La difesa della Loggia incolpata.

La Loggia é rappresentata in giudizio dal Maestro Venerabile o, in caso di impedimento, da un altro Dignitario designato dalla Loggia. Il giudizio nei confronti della Loggia va esteso ai Fratelli che hanno partecipato all’azione contestata cui resta garantito il diritto alla difesa. Nessuna punizione va inflitta ai Fratelli che non hanno partecipato ai fatti contestati o che abbiano manifestato in verbale il proprio dissenso. In caso di scioglimento della Loggia essi possono essere ammessi in altra Loggia a loro domanda previo rilascio dell’exeat previsto dall’art. 26.

Art. 75 - La svolgimento del giudizio.

La contestazione dell’accusa, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio della difesa devono essere osservati pena la nullità del processo. Le sedute del dibattimento sono aperte a tutti i Fratelli della Comunione. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce le modalità di svolgimento del processo ed i limiti temporali entro i quali i deve essere emesso il giudizio.

Art. 76 - L’impugnazione della sentenza.

Le sentenze di condanna emesse in primo grado dal Tribunale di Loggia e dal Tribunale del Collegio Circoscrizionale possono essere impugnate dal dichiarato colpevole e dal Grande Oratore. Il Grande Oratore può impugnare le sentenze di proscioglimento emesse, anche in istruttoria, dai tribunali di Loggia e dai Tribunali dei Collegi Circoscrizionali.

Art. 77 - Sospensione.

In ogni stato e grado del procedimento l’organo giudicante può sospendere, per motivi di opportunità, l’incolpato da ogni attività massonica.

LE SANZIONI

Art. 78 - Nei confronti dei fratelli.

I Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, a seconda della gravità dei fatti compiuti e delle circostanze, sono punibili con:

la censura semplice;
la censura solenne;
l’espulsione dall’Ordine.

 

Art. 79 - Nei confronti delle Logge.

Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili con:

la censura;
la demolizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE

DEI LIBERI MURATORI

TITOLO I: I LIBERI MURATORI

PROCEDURA DI INIZIAZIONE

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione all’Iniziazione.

Per essere ammesso all’Iniziazione Massonica occorre che il profano abbia i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età, o 18 se figlio di Libero Muratore;

b) essere di costumi irreprensibili e godere di ottima reputazione;

c) avere i mezzi sufficienti per sostenere gli oneri richiesti dall’appartenenza all’Ordine;

d) possedere attitudini e volontà adeguate a comprendere il significato e la Missione dell’ Istituzione Massonica;

e) aderire ai Principi ed alle Finalità della Massoneria Universale;

f) dichiarare di credere nell’Essere Supremo.

 

Art. 2 - La domanda di Ammissione.

La domanda di ammissione alla Comunione dei Liberi Muratori deve essere presentata in una Loggia operante nell’Oriente in cui il profano abbia la residenza o la sede di lavoro e deve essere sottoscritta da un Fratello Maestro presentatore.

La domanda, redatta su apposito modello, deve essere corredata da curriculum vitae, certificato penale e n. 4 fotografie. La domanda va consegnata dal Fratello Presentatore al Maestro Venerabile della Loggia il quale, dopo averne fatta constatare la regolarità dall’Oratore, la trasmette al Collegio Circoscrizionale. La segreteria del Collegio Circoscrizionale provvede alla affissione del modulo con fotografia presso la sede del Collegio stesso per almeno trenta giorni, dandone comunicazione a tutte le Logge della Circoscrizione; provvede, inoltre, a spedire una copia del modulo, con relativa fotografia, alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro.

Art. 3 - Tegolatura del profano.

Trascorso il periodo di affissione la segreteria del Collegio Circoscrizionale trasmette alla segreteria di Loggia copia del modulo munita della data e della firma del Segretario del Collegio. Il Maestro Venerabile, dopo aver ottenuto il nullaosta del Gran Maestro, nomina fra i Fratelli Maestri almeno tre Esperti Tegolatori che nel termine di sessanta giorni dovranno controllare la veridicità delle notizie contenute nel curriculum e raccogliere ulteriori informazioni sul profano consegnando al Maestro Venerabile le proprie tavole informative. Ogni Fratello che abbia notizie sul candidato é tenuto ad informare il Maestro Venerabile della Loggia interessata. La documentazione viene quindi consegnata al fratello Oratore della Loggia il quale entro trenta giorni deve dichiarare l’ammissibilità alla votazione della domanda del profano.

Art. 4 - Valutazione della domanda in Loggia.

Completata la fase istruttoria il Maestro Venerabile convoca la Loggia in grado di apprendista e dà lettura della documentazione relativa alla domanda di ammissione del profano e delle tavole informative dei Fratelli Tegolatori e degli informatori indi apre la discussione sull’argomento. Qualora non sia richiesto dalla Loggia un supplemento di istruttoria il Maestro Venerabile procede alla votazione.

Art. 5 - Votazione sulla domanda di ammissione.

La votazione avviene in modo palese per alzata di mano. L’ammissione é deliberata all’unanimità dei Fratelli presenti con doppia votazione in distinte Tornate. La domanda si intende respinta in caso di voto contrario di oltre un terzo dei presenti. In caso di uno o più voti contrari la votazione viene ripetuta dopo tre mesi. Se nella seconda votazione vengono confermati uno o più voti contrari la domanda é da considerare respinta. Il voto contrario deve essere motivato al Maestro Venerabile o, in caso di eccezionale delicatezza, al Gran Maestro. Se le motivazioni addotte sono ritenute ininfluenti si procede alla nuova votazione sulla domanda di ammissione. La mancata motivazione é da considerare colpa massonica.

Art. 6 - L’iniziazione del profano.

Il maestro Venerabile, dopo la votazione favorevole, incarica il Fratello presentatore di riscuotere dal profano la tassa di iniziazione nella misura stabilita. Il Segretario provvede, quindi, all’invio alla Gran Segreteria della quota dovuta e richiede il rilascio del Brevetto d’iniziazione. Ottenuto il Brevetto il Maestro Venerabile stabilisce la data e l’ora del Rito di Iniziazione. Il profano che non si presenta al Rito d’Iniziazione senza giustificato motivo decade dall’ammissione all’Ordine. In tal caso o nel caso che il profano non superi le prove di ammissione, l’importo della tassa di iniziazione, dedotta la quota spettante alla Comunione dei Liberi Muratori, verrà restituita. Dell’avvenuta l’Iniziazione ne viene data notizia al Gran Segretario.

Art. 7 - Il fascicolo personale.

Tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, con ogni documento concernente l’Iniziazione ed i rapporti tra l’Iniziato e la Loggia, costituisce il Fascicolo Personale di ogni Fratello che viene custodito negli archivi della Loggia e segue il Fratello in ogni eventuale trasferimento in altre Logge. Nessun documento costituente il fascicolo personale può essere distrutto o distolto.

I PASSAGGI DI GRADO

Art. 8 - La proposta di promozione.

Le proposte di promozione degli Apprendisti a Compagno d’Arte e dei Compagni d’Arte a Maestri può essere fatta, oltre che dal Consiglio delle Luci, anche dai Fratelli Maestri che utilizzano a tale scopo il Sacco delle Proposte tacite. Le promozioni vengono deliberate dalla Loggia, riunita nel grado di competenza, con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti. Prima della votazione deve essere valutato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della Costituzione.

Art. 9 - I Passaggi di Grado.

Dopo la votazione favorevole viene data comunicazione alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro e del Brevetto. Il Maestro Venerabile stabilisce la data del passaggio a Compagno d’Arte o dell’elevazione a Maestro. Dell’avvenuto passaggio di Grado ne viene data notizia al Responsabile della Struttura dell’Ordine. L’anzianità massonica per l’Apprendista si computa dalla data della Cerimonia d’Iniziazione, per il Compagno ed il Maestro dalla data di rilascio del Brevetto.

IL COMPORTAMENTO IN LOGGIA

Art. 10 - Partecipazione ai Lavori di Loggia.

I Fratelli intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo i paramenti del rispettivo Grado. Essi siedono nel Tempio al posto che loro compete mantenendo un comportamento consono alla sacralità del luogo. I Dignitari e gli Ufficiali portano le insegne del grado. L’ingresso dei Fratelli nel Tempio avviene ritualmente.

Art. 11 - Assenze dai Lavori di loggia.

I Fratelli sono tenuti a giustificare preventivamente o, quanto meno, nella prima seduta successiva ogni assenza dai Lavori di Loggia. Il Libero Muratore che debba rimanere temporaneamente assente dall’Oriente o che abbia particolari e giustificati impedimenti può, a domanda, essere dispensato dal frequentare i Lavori. Il Maestro Venerabile determina la durata della dispensa e ne informa la Loggia. La dispensa non può essere concessa per un periodo superiore a dodici mesi. I Fratelli dispensati sono tenuti ugualmente ad adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia. I Fratelli di età superiore a settantacinque anni hanno la facoltà di non frequentare i Lavori di Loggia.

Art. 12 - L’impegno finanziario.

Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l’Anno Massonico. I pagamenti, a qualunque titolo dovuti, devono essere versati entro il termine stabilito dal Maestro Venerabile. I Fratelli di età superiore a settantacinque anni possono essere dispensati dai doveri finanziari con delibera della Giunta di Governo. La Loggia é esentata dal pagamento delle relative capitazioni.

Art. 13 - L’allontanamento dai Lavori di Loggia.

Il Libero Muratore che mantenga un atteggiamento non consono e tale da turbare l’armonia dei Lavori di loggia viene diffidato per iscritto. Qualora perseveri nel suo comportamento può essere allontanato per un periodo non superiore ai tre mesi. Durante il periodo di allontanamento il Libero Muratore non può frequentare i Lavori della Loggia di appartenenza o di qualsiasi altra Loggia della Comunione.

Art. 14 - Controversie tra Liberi Muratori. Il Giurì d’Onore.

Qualora insorga una controversia tra Fratelli di una Loggia e questa non può essere composta amichevolmente viene nominato un Giurì d’Onore composto da tre Fratelli Maestri di cui due nominati rispettivamente dai Fratelli in conflitto e il terzo, con funzioni di Presidente, dai Fratelli così nominati. Se la controversia insorge tra Fratelli appartenenti a Logge diverse i componenti il Giurì d’Onore sono scelti tra i Fratelli Maestri delle rispettive Logge di appartenenza. Qualora esista disaccordo nella nomina del terzo componente questi viene nominato dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o, in caso di coinvolgimento di Logge di diverse Circoscrizioni, dal Gran Maestro. I Liberi Muratori sono tenuti a rispettare le decisioni del Giurì d’Onore.

I TRASFERIMENTI

Art. 15 - Appartenenza alle Logge.

Il Libero Muratore può essere iscritto nel piè di lista di una sola Loggia, nell’Oriente dove ha la residenza, il domicilio o la sede di lavoro. In caso di assunzione della residenza o del domicilio in un Oriente diverso da quello in cui opera la Loggia di appartenenza il Libero Muratore deve chiedere il trasferimento in una Loggia della provincia del nuovo Oriente di appartenenza. L’ammissione alla nuova Loggia spetta di diritto ai Fratelli provenienti da altri Orienti. Qualora non esistano Logge nell’Oriente in cui si trasferisce la residenza o il domicilio il Libero Muratore può essere affiliato ad una Loggia di provincia vicina.

Art. 16 - La doppia appartenenza.

I Fratelli insigniti del grado di Maestro appartenenti alla Comunione dei Liberi Muratori o a Gran Logge o Grandi Orienti esteri in regolari rapporti con la Comunione stessa può essere concessa l’iscrizione presso una qualsiasi Loggia della Comunione dei Liberi Muratori con qualifica di Fratello Onorario. Ciò deve avvenire con voto unanime dei Fratelli della Loggia e previo rilascio di nullaosta da parte del Gran Maestro. Dell’avvenuta affiliazione di un Fratello Onorario deve essere data notizia al Gran Segretario. Il Libero Muratore avente doppia appartenenza é considerato, anche ai fini delle capitazioni, membro effettivo di entrambe le Logge. Egli mantiene in entrambe le Logge l’elettorato attivo e passivo però non potrà cumulare cariche elettive e non potrà essere nominato Dignitario di una delle due Logge se prima non siano trascorsi due anni dalla scadenza dalla carica di Dignitario nell’altra Loggia. Non potrà votare nella Loggia di affiliazione per il Gran Maestro o per i Grandi Dignitari.

Art. 17 - Trasferimento in Loggia dello stesso Oriente.

Il Libero Muratore che intende trasferirsi in un’altra Loggia dell’Oriente di appartenenza deve preventivamente ottenere il benestare della Loggia in cui é affiliato. La Loggia nella quale il Libero Muratore intende trasferirsi, ricevuta la domanda di affiliazione, decide in terzo grado a maggioranza dei presenti. In caso di parere favorevole la Loggia chiede alla Loggia di appartenenza il rilascio dell’exeat. L’exeat deve essere concesso ai Fratelli che siano in regola con le capitazioni e con il Tesoro di Loggia, non in sonno, non depennati né sottoposti a giudizio massonico, entro il termine di sessanta giorni. Il rilascio dell’exeat va comunicato alla Gran Segreteria. L’affiliando presterà promessa solenne di obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari ed agli Ufficiali della Loggia che lo riceve. Sino all’avvenuta affiliazione nella nuova Loggia rimangono inalterati i doveri verso la Loggia di appartenenza. Dell’avvenuto trasferimento deve essere data notizia al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario.

POSIZIONE DI SONNO E DEPENNAMENTO

Art. 18 - La posizione di Sonno.

Il Libero Muratore, in regola con il tesoro di Loggia per l’intero Anno Massonico e non sottoposto a giudizio massonico, può chiedere di essere collocato in posizione di sonno con domanda scritta rivolta alla Loggia. Il Maestro Venerabile ne dà comunicazione alla Loggia che, nella tornata successiva, qualora il fratello non abbia receduto, prende atto della sua volontà. Della collocazione in posizione di sonno deve essere data comunicazione al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria.

Art. 19 - Il Depennamento.

Nelle ipotesi previste dall’art. 12 della Costituzione, il Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Fratello a porsi in regola con il Tesoro e a riprendere la frequentazione dei lavori di Loggia. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida senza che il fratello abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l’eventuale morosità il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia in grado di Maestro che dispone il depennamento dal piè di lista. Il provvedimento va comunicato all’interessato, al Collegio Circoscrizionale ed al Responsabile della Struttura dell’Ordine. Avverso il provvedimento può essere fatto reclamo dettagliato al Tribunale Circoscrizionale. Il reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento.

Art. 20 - Consegna degli interessi personali.

Il Libero Muratore in posizione di sonno o depennato non può frequentare né i lavori di Loggia di appartenenza né quelli di alcuna altra Loggia della Comunione. Egli deve restituire alla Loggia la tessera personale, nonché tutto il materiale, libri, insegne, fregi, di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso. In caso di depennamento i paramenti del Libero Muratore restano di proprietà della Loggia che ne può disporre.

LA RIAMMISSIONE

Art. 21 - La Riammissione dalla posizione di Sonno.

Il Libero Muratore in sonno che intenda essere riammesso può presentare in qualsiasi momento apposita domanda alla Loggia che gli ha concesso l’assonnamento. La Loggia delibera in grado di Maestro sulla riammissione del Libero Muratore a maggioranza semplice e, in caso di votazione favorevole, l’esito va comunicato al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario.

Art. 22 - La Riammissione in caso di depennamento.

Il Libero Muratore depennato che desideri essere riammesso deve presentare domanda di riammissione alla Loggia che ne ha deliberato il depennamento. La domanda di riammissione non può essere presentata prima che sia trascorso almeno un semestre dal depennamento. La Loggia delibera in Grado di Maestro la ammissibilità della domanda valutando la permanenza dei motivi che hanno determinato il procedimento e, qualora questi siano stati rimossi, trasmette copia della domanda alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro. Ottenuto il nullaosta il Maestro Venerabile convoca la Loggia in Grado di Maestro per la votazione. La riammissione del Libero Muratore depennato deve essere votata all’unanimità. La riammissione va comunicata al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario.

TITOLO II: LE LOGGE

FONDAZIONE DI UNA LOGGIA

Art. 23 - Atti preliminari.

I Liberi Muratori che abbiano i requisiti previsti dall’art. 7 della Costituzione e che ravvisino la necessità o la convenienza di fondare una Loggia debbono riunirsi in assemblea sotto la presidenza del più anziano nel Grado di Maestro il quale designa un Fratello Maestro alle funzioni di Segretario. Dell’Assemblea viene redatto apposito verbale dove vanno registrate le generalità profane e massoniche dei Fratelli intervenuti, le ragioni che suggeriscono la fondazione della nuova Loggia, il titolo distintivo, la sede ed ogni altra notizia ritenuta utile. Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene trasmesso dal Presidente al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario per il rilascio del prescritto nullaosta. Il Gran Segretario, verificata la regolarità della posizione dei singoli Fratelli, richiede al Collegio Circoscrizionale il parere previsto dall’art. 41 della Costituzione. Esaurita tale procedura la richiesta viene sottoposta per la delibera alla Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori.

Art. 24 - La Costituzione della Loggia.

Il Presidente dell’Assemblea, ottenuto il nullaosta, convoca i proponenti per deliberare sulla fondazione effettiva della Loggia. Tutti i proponenti, salvo casi di forza maggiore eccezionali, devono presenziare alla riunione. Qualora la delibera non intervenga nel termine di novanta giorni dal ricevimento del nullaosta il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti devono essere trasmessi al Gran Segretario. Il Presidente dell’Assemblea, in tal caso, informa della mancata delibera il Collegio Circoscrizionale. Ove l’Assemblea deliberi la fondazione della Loggia, il Presidente chiede alle Logge di appartenenza il benestare al rilascio degli exeat. Trasmette quindi al Gran Segretario il verbale sottoscritto da tutti i presenti e i benestare delle Logge di appartenenza e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione con il numero ed il titolo distintivo e l’autorizzazione all’elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia. La Bolla di Fondazione viene rilasciata dal Gran Maestro.

Art. 25 - L’elezione e l’insediamento delle Cariche.

Il Presidente dell’Assemblea, ottenuta la Bolla di Fondazione, richiede alle Logge di appartenenza gli exeat e i fascicoli personali. I Fratelli si riuniscono, quindi, in Assemblea e procedono alla elezione delle cariche; il verbale viene trasmesso al Gran Segretario per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro. Ottenuto il nullaosta l’insediamento avviene in tornata rituale presieduta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato che abbia già ricoperto la carica di Maestro Venerabile. Dell’avvenuto insediamento delle cariche ne viene data notizia al Responsabile della Struttura dell’Ordine.

DIGNITARI ED UFFICIALI DI LOGGIA

Art. 26 - Eleggibilità.

Sono eleggibili alle cariche di Loggia tutti i fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 della Costituzione, iscritti nel piè di lista della Loggia e in regola con il Tesoro.

Art. 27 - Procedura dell’elezione delle Cariche di Loggia.

L’elezione delle cariche di Loggia va effettuata in unica seduta in Grado di Maestro, convocata con raccomandata da inviare anche all’Ispettore di Loggia, secondo la seguente procedura:

l’Oratore, su invito del Maestro Venerabile, legge gli art. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della Costituzione e informa della procedura;
il Maestro Venerabile, fatta collocare l’urna al centro del Tempio, dispone l’inizio della votazione per la carica di Maestro Venerabile;
la votazione avviene per mezzo di schede segrete dove va indicato il nominativo di un solo Fratello in possesso dei requisiti previsti dagli art. 51 e 52 della Costituzione;
terminata la votazione l’urna viene recata all’Oriente dove l’Oratore, coadiuvato da due scrutatori, procede allo scrutinio delle schede;
il Fratello che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti é eletto Maestro Venerabile; la votazione va ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza richiesta.

Con le stesse modalità si procede alla elezione dei Dignitari. I verbali delle elezioni devono essere redatti e approvati seduta stante in duplice copia firmati da tutti i Fratelli Maestri partecipanti alla votazione e inviati successivamente alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro per l’insediamento. Nella prima tornata successiva alla votazione i Fratelli Apprendisti e Compagni d’Arte vengono informati dell’esito delle votazioni.

Art. 28 - L’insediamento.

Dopo aver ottenuto il nullaosta del Gran Maestro, con apposita cerimonia, ha luogo l’insediamento nella carica del Maestro Venerabile e dei Dignitari. Il Maestro Venerabile viene insediato dal Maestro Venerabile uscente o, in sua mancanza, dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato. Prima dell’insediamento presta promessa solenne. Dopo l’insediamento nomina il Segretario e gli Ufficiali di Loggia. Riceve quindi la promessa solenne dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia. Infine, la Loggia presta promessa solenne di fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai Dignitari. Dell’avvenuto insediamento ne viene data notizia al Gran Segretario.

Art. 29 - Impedimento del Maestro Venerabile.

Qualora durante il primo semestre il Maestro Venerabile o un Dignitario di Loggia sia impedito ad esercitare l’incarico per oltre tre mesi si procede a nuova elezione. se la mancanza si verifica nel secondo semestre la Loggia in Grado di Maestro delibera sulla necessità o meno di una nuova elezione. Il Maestro Venerabile e i Dignitari eletti da meno di sei mesi confermano la loro carica per l’Anno Massonico successivo.

Art. 30 - Attribuzioni del Maestro Venerabile.

Il Maestro Venerabile:

governa e rappresenta la Loggia; tiene i rapporti con gli Organi della Comunione dei Liberi Muratori; firma gli atti e la corrispondenza della Loggia;
custodisce e conserva sotto la sua responsabilità la Bolla di Fondazione della Loggia e la consegna al suo successore nel momento del suo insediamento;
dà esecuzione ai provvedimenti che attengono la Loggia o i Fratelli;
presiede tutte le riunioni di Loggia; in sua assenza é sostituito dal Primo Sorvegliante o, in subordine, dal Secondo Sorvegliante;
celebra le iniziazioni e gli aumenti di grado, provvede alle riammissioni ed alle affiliazioni; in questa veste può essere sostituito solo dall’ex-Maestro Venerabile o da un Fratello che abbia già ricoperto la carica di Maestro Venerabile;
partecipa alle sessioni della Gran Loggia; in questa funzione può essere sostituito solo dall’ex-Maestro Venerabile o da un Dignitario di Loggia designato dalla Loggia stessa;
partecipa alle tornate del Collegio Circoscrizionale, in caso di impedimento può essere sostituito da un Dignitario di Loggia da lui designato;
nomina il Segretario tra i Fratelli Maestri della Loggia;
veglia sul comportamento massonico dei Fratelli in Loggia e durante la vita profana; i Fratelli hanno il dovere di informarlo sulla Massoneria in generale, la Loggia ed i Fratelli in particolare;
dispone del Tronco della Vedova;
cura il ritiro della tessera nonché dei documenti e degli oggetti che i Fratelli passati all’Oriente Eterno, assonnati, depennati o espulsi avessero in consegna per conto della Loggia.

 

Art. 31 - L’ex Maestro Venerabile.

Il Maestro Venerabile che cessa dalla sua carica alla normale scadenza assume il ruolo di ex-Maestro Venerabile per il periodo in cui il successore rimane in carica.

L’ex Maestro Venerabile siede alla destra del Maestro Venerabile e può essere designato ad altro ufficio solo in caso di necessità. Egli ha l’obbligo di far rispettare i regolamenti; nei giudizi a carico di un Fratello può essere incaricato di assumerne la difesa.

Art. 32 - Compiti e funzioni dei Sorveglianti.

Il Primo ed il Secondo Sorvegliante collaborano con il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia e nella stesura dei programmi di lavoro. I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quanto riguarda l’adempimento dei loro doveri nei confronti della Loggia. Il Primo Sorvegliante, in particolare, controlla l’assiduità dei fratelli ai lavori, il Secondo sorvegliante la regolarità dei pagamenti dovuti al tesoro di Loggia. I Sorveglianti si assicurano delle attitudini massoniche dei fratelli e ne riferiscono al Maestro Venerabile nel Consiglio delle Luci. Durante i lavori essi curano che il Tempio sia sempre coperto e che tutti i Fratelli siano insigniti del Grado nel quale si lavora. Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nell’apertura e nella chiusura dei lavori e negli altri procedimenti rituali annunciando alle rispettive Colonne i lavori proposti dal Maestro Venerabile; comunicano al medesimo tutto ciò che riguarda l’andamento dei lavori in corso. Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle richieste dei Fratelli per ottenere la parola; vigilano affinché il Maestro delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano in Loggia ai rispettivi uffici. I Sorveglianti non possono abbandonare il proprio posto senza essere immediatamente sostituiti.

Art. 33 - Compiti e funzioni dell’Oratore.

L’Oratore é il custode della Legge, cura l’istruzione muratoria della Loggia, pronuncia discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega con speciali allocuzioni i Simboli iniziatici dei tre Gradi Simbolici. Nella ricorrenza di ogni festa dell’Ordine, nelle date memorabili per la Libera Muratoria e la vita nazionale e la civiltà umana, l’Oratore pronuncia appropriate orazioni sviluppando argomenti di interesse massonico, filosofico, storico, scientifico ed educativo secondo la propria scelta. L’Oratore ha il compito di commemorare in Loggia, ricordandone le virtù, i Fratelli passati all’Oriente Eterno. Egli ha la facoltà di interrompere la lettura di qualsiasi Tavola Architettonica non disegnata secondo la spirito dell’Arte Reale e di chiedere al Maestro Venerabile la chiusura dei lavori di Loggia qualora questi non siano consoni alla sacralità del Tempio. L’Oratore custodisce il libro della Sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia. Egli é l’interprete della Loggia ed esprime le conclusioni sui lavori svolti; dopo le conclusioni dell’Oratore non é concesso ad alcuno di prendere la parola.

Art. 34 - Compiti e funzioni del Segretario.

Il Segretario riceve e conserva nei locali della Loggia tutte le carte, i registri e i documenti della Loggia. Provvede all’adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo, attende alla corrispondenza e ne cura il protocollo. Egli custodisce ed aggiorna il Libro matricola da cui si ricava il piè di lista dei Fratelli e le presenze ai lavori di Loggia. Il Segretario compila il verbale delle tornate di Loggia, firmato dopo l’approvazione dal Maestro Venerabile, dall’Oratore e dal Segretario stesso, e tiene aggiornato, per ciascun Grado, il registro dei verbali, a fogli fissi e numerati, firmato in ogni sua pagina dal Maestro Venerabile. Al termine del mandato il Segretario consegna al successore tutto quanto gli é stato affidato dalla Loggia in funzione del suo incarico. Di tale consegna viene redatto apposito verbale che rimane agli atti della segreteria di Loggia.

Art. 35 - Compiti e funzioni del Tesoriere.

Il Tesoriere custodisce nei modi prescritti dal Regolamento i fondi della Loggia che ne costituiscono il Tesoro. Egli provvede alla riscossione delle tasse e quotizzazioni dovute alla Loggia e di ogni altra entrata. Dà corso ai pagamenti, sui fondi affidatigli, contro ordinativi del Maestro Venerabile; cura l’impiego del Tesoro di Loggia secondo i deliberati della Loggia in Terzo Grado. Tiene aggiornata la contabilità della Loggia e rimette periodicamente al Secondo Sorvegliante un elenco dei fratelli morosi verso il Tesoro di Loggia. Annualmente redige il bilancio economico della Loggia. Le funzioni di Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto Revisore, eventualmente eletto.

Art. 36 - Compiti e funzioni degli Ufficiali di Loggia.

Gli Ufficiali di Loggia sono:

Il Fratello Esperto, il Maestro delle Cerimonie, il Primo Diacono, il Secondo Diacono, il Copritore Interno, il Copritore Esterno, l’Ospedaliere, l’Elemosiniere, il Portastendardo e l’Architetto Revisore.

Il Fratello Esperto ha il compito di impartire le istruzioni massoniche ai neofiti in occasione della loro Iniziazione o ai Fratelli in occasione degli aumenti di Grado.
Il Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali e cura che in ogni circostanza sia osservato il Cerimoniale previsto dai Rituali.
Il Primo ed il Secondo Diacono assistono, rispettivamente, il Maestro Venerabile ed il Primo Sorvegliante durante i lavori di Loggia.
Il Copritore Interno ha l’incarico di vigilare la porta del Tempio affinché nessuno possa disturbare i Lavori.
Il Copritore Esterno ha l’incarico di vigilare affinché nessuno disturbi i Lavori e si avvicini alla porta del Tempio se non per bussare ritualmente; tegola i Fratelli visitatori.
L’Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati e riferisce al Maestro Venerabile delle loro condizioni affinché sia possibile offrire loro l’assistenza necessaria.
L’Elemosiniere ha il compito di raccogliere, alla fine di ogni tornata, l’obolo per il Tronco della Vedova.
Il Portastendardo ha il compito di issare all’Oriente la Bandiera Nazionale ed il Labaro della Loggia.