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COSTITUZIONE DELLA COMUNIONE DEI LIBERI MURATORI
Art. 1 - La Massoneria Universale. La Massoneria Universale é un Ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’uomo e dell’umana famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali. Art. 2 - La Comunione dei Liberi Muratori. La Comunione dei Liberi Muratori é indipendente e sovrana ed opera nel territorio nazionale italiano nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana. Essa é costituita da tutte le Logge alla propria obbedienza operanti nel territorio nazionale, é retta da un governo unitario con sede a Roma e si ripartisce in Circoscrizioni regionali. La Comunione dei Liberi Muratori può scambiare garanti d’amicizia con le Comunioni Massoniche estere, legittimamente e ritualmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino principi non in contrasto con quelli propugnati dalla Comunione Massonica Italiana. Art. 3 - Rapporti con i Corpi Massonici Rituali. La Comunione dei Liberi Muratori riconosce come proprio Rito Ufficiale il Rito Scozzese Antico ed Accettato, tuttavia consente ai propri Fratelli di aderire a quei Corpi Massonici Rituali che traggono i loro iscritti esclusivamente fra i Massoni appartenenti alla Comunione Massonica Italiana e che si conformino al principio di esclusività territoriale. La Comunione dei Liberi Muratori, fatti propri gli antichi doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia. Opera per estendere a tutti gli Uomini i legami d’amore che uniscono i Fratelli. Propugna la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero. La Comunione dei Liberi Muratori:
Art. 6 - L’iniziazione. Chi intende essere accettato nella Comunione dei Liberi Muratori deve essere iniziato in seno ad una sua Loggia con procedura legittima e rituale. La qualità iniziatica é indelebile. Art. 7 - Le prerogative del Libero Muratore. Il Libero Muratore con l’iniziazione viene riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima ed alla fiducia. Le prerogative si perdono solo con l’espulsione dalla Comunione. Art. 8 - I diritti del Libero Muratore. Il Libero Muratore attivo e quotizzante può:
Il Libero Muratore depennato o in posizione di sonno può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di depennamento. I diritti massonici si perdono quando il Libero Muratore si trovi nella posizione di sonno, decadenza o di espulsione. L’appartenenza alla Comunione dei Liberi Muratori non costituisce in alcun caso diritto sul suo patrimonio, comunque costituito. Art. 9 - I doveri dei Liberi Muratori. I Liberi Muratori sono tenuti all’osservanza degli "Antichi Doveri" ed alla fedeltà ai Principi tradizionali dell’Ordine Massonico Universale. Essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori muratori nel mondo profano. Sono inoltre tenuti:
Il Libero muratore segue l’esoterismo ed il simbolismo, apprende l’uso dei tradizionali strumenti muratori, esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù, opera per unire gli Uomini nella pratica di una Morale Universale senza distinzione di origini, razza, credenze o condizioni sociali. Il Fratello in posizione di sonno o di depennamento é tenuto all’osservanza dei doveri derivanti dall’iniziazione muratoria. I Liberi Muratori si distinguono nei tre Gradi di:
I passaggi di grado possono essere concessi quando il Fratello abbia dato segni di aver progredito nell’apprendimento dell’Arte Reale e della Cultura Massonica decorso almeno un anno di vita Massonica nel grado. La Loggia può chiedere al Gran Maestro, previo parere favorevole del Consiglio delle Luci, il nullaosta all’abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello abbia dato prova di maturità, di cultura massonica e di attaccamento alla Comunione. Art. 11 -Le capacità elettorali del Libero Muratore. Solo il Libero Muratore in possesso del grado di Maestro può esercitare nella sua interezza le facoltà elettorali. Art. 12 - L’assenza e la Morosità. Il Libero Muratore che senza giustificato motivo si assenti dai lavori di Loggia per un periodo superiore ai sei mesi o che risulti moroso da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni o di altri tributi legittimamente deliberati é dichiarato decaduto da membro effettivo e depennato dal piè di lista della Loggia. Art. 13 - Le controversie tra Liberi Muratori. Il Giurì d’onore. I Liberi Muratori hanno il dovere di informare il Maestro Venerabile di qualsiasi controversia con altri Fratelli affinché questi possa tentare un amichevole componimento. Qualora ciò non sia possibile viene nominato un Giurì d’Onore composto da tre Fratelli Maestri designati dal Collegio Circoscrizionale. Art. 14 - Le colpe e le sanzioni. I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti anche se in sonno o decaduti. Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. TITOLO II: LA STRUTTURA E GLI ORGANI DELLA COMUNIONE DEI LIBERI MURATORI La Gran Loggia Nazionale é l’Organo Legislativo della Comunione dei Liberi Muratori. Essa rappresenta l’espressione della sovranità di tutte le Logge ed é la suprema autorità della Comunione Massonica. La Gran Loggia é composta dal Gran Maestro che la presiede, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri Venerabili delle Logge appartenenti alla Comunione dei Liberi Muratori. Partecipano alla Gran Loggia anche i componenti di diritto e i visitatori d’onore. Sono componenti con diritto di voto i Maestri Venerabili di tutte le Logge in regola con il Tesoro della Comunione, che abbiano rinnovato le cariche per l’anno in corso. La Gran Loggia Nazionale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie che si tengono di regola in Roma. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. La Gran Loggia Nazionale lavora in Camera di Mezzo ed é presieduta dal Gran Maestro o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Gran Maestro Aggiunto o da uno dei Grandi Dignitari. Art. 18 - Le competenze della Gran Loggia. La Gran Loggia Nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno per:
Art. 19 - Il Gran Maestro. Il Gran Maestro é il garante della tradizione muratoria e rappresenta e governa la Comunione dei Liberi Muratori. Il Gran Maestro:
Art. 20 - Il Gran Maestro Aggiunto. In caso di assenza del Gran Maestro superiore a trenta giorni o di suo impedimento permanente questi viene sostituito per l’ordinaria amministrazione dal Gran Maestro Aggiunto che ha l’obbligo di convocare una sessione straordinaria della Gran Loggia per l’elezione del nuovo Gran Maestro. In caso di impedimento la carica verrà assunta dal Primo Gran Sorvegliante e quindi dal Secondo Gran Sorvegliante. Possono essere eletti al Gran Magistero Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano rivestito il ruolo di Maestro Venerabile per almeno un anno. L’elezione avviene secondo le norme previste dal Regolamento. Il Gran Maestro dura in carica cinque anni e può essere rieletto solo due volte consecutivamente. Art. 22 - Nozione. La Giunta di Governo é l’Organo collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione dei Liberi Muratori. Sono Membri effettivi della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori con diritto di voto:
Partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto:
Possono essere eletti Membri effettivi della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto per almeno un anno la carica di Maestro Venerabile. L’elezione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione del Gran Magistero. In caso di impedimento permanente di un Membro effettivo della Giunta il Gran Maestro, previo parere favorevole della Giunta, provvede alla sua sostituzione nominando un altro Fratello in possesso dei requisiti prescritti scegliendolo da una terna di nominativi proposta dal Consiglio dell’Ordine. I membri del Governo non possono ricoprire altre cariche massoniche elettive o di nomina per tutta la durata del mandato. Se ricoprono tali cariche al momento dell’elezione devono dimettersi entro il termine di trenta giorni dalla nomina. Delle avvenute dimissioni viene data notizia al Presidente del Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario. La Giunta di Governo si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno. In caso di urgenza il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro Membri effettivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. La Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori:
Art. 28 - Nozione. Il Consiglio dell’Ordine é un Organo Collegiale, rituale, ed é presieduto dal Gran Maestro. Il Consiglio dell’Ordine é composto da Fratelli Maestri in rappresentanza delle Logge delle varie Circoscrizioni della Comunione dei Liberi Muratori. Partecipano di diritto, senza diritto di voto, i Membri della Giunta di Governo, i Grandi maestri Onorari e gli ex-Gran Maestri, i Grandi Architetti Revisori in carica. Possono essere eletti Consiglieri dell’Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto per almeno un anno la carica di Dignitario. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce il numero e le modalità di elezione di Consiglieri dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e in via straordinaria quando il Gran Maestro lo giudichi opportuno o quando un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta. Il Consiglio dell’Ordine:
IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI Art. 33 - Nozione. Il Collegio dei grandi Architetti Revisori é l’Organo di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Comunione dei Liberi Muratori. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce il numero, le modalità di elezione, le formalità di convocazione, i casi di decadenza e di sostituzione dei Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori. La carica di Grande Architetto Revisore é incompatibile con ogni altra carica massonica, sia elettiva che di nomina. I componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono eletti dalla Gran Loggia. Possono essere eletti Componenti Fratelli con almeno tre anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto almeno per un anno la carica di Dignitario. Essi durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel quinquennio successivo. Il Collegio dei grandi Architetti Revisori di riunisce in via ordinaria almeno ogni semestre o quando il Presidente lo giudichi opportuno. Il Collegio dei grandi Architetti Revisori:
LE CIRCOSCRIZIONI. I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI Art. 38 - Ripartizione territoriale. Il territorio italiano é suddiviso in Circoscrizioni Massoniche regionali. La Giunta di Governo può autorizzare Circoscrizioni di estensione territoriale pluriregionale. Le Circoscrizioni sono suddivise in Orienti ove hanno sede le Logge. I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione. Sono componenti del Collegio Circoscrizionale i Maestri Venerabili, gli ex-Maestri Venerabili di tutte le Logge della Circoscrizione e i Membri di diritto. Hanno diritto di voto i Maestri Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro e dal punto di vista amministrativo. Tutti gli altri componenti hanno voto consultivo. Il Collegio Circoscrizionale nella sua prima riunione elegge tra i Maestri Venerabili che ne fanno parte un Presidente, un Vicepresidente ed un Oratore che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Collegio Circoscrizionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando il suo Presidente lo ritiene necessario e le sue riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti. Il Collegio Circoscrizionale ha il compito di:
Art. 43 - Nozione. Gli Ispettori di Loggia sono Organi Circoscrizionali di controllo della regolarità dei Lavori di Loggia. Gli Ispettori di Loggia sono eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri della Circoscrizione. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento. Possono essere eletti i fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. Gli Ispettori di Loggia durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. La carica di Ispettore di Loggia é incompatibile con qualsiasi carica elettiva o di nomina. Gli Ispettori di Loggia riferiscono al Presidente del Collegio Circoscrizionale sulla regolarità delle Logge. Gli Ispettori di loggia di ogni Circoscrizione si riuniscono d’Iniziativa del primo eletto o quando la metà di essi ne faccia motivata richiesta. L’Ispettore primo eletto coordina l’attività degli Ispettori. Gli Ispettori di Loggia accertano e verificano:
Art. 47 - Nozione. La Loggia rappresenta il nucleo primario di base della vita muratoria per lo svolgimento del lavoro iniziatico. Essa opera nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine. La Loggia é costituita da un Maestro Venerabile, dai Dignitari di Loggia (Primo e Secondo Sorvegliante, Oratore, Segretario, Tesoriere), dagli Ufficiali previsti dalle tradizioni nonché da quanti Fratelli essa accolga. La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte del Gran Maestro della Bolla di Fondazione ed é contraddistinta da una denominazione e da un numero. Essa si fregia della bandiera nazionale e di un proprio Labaro. Per costituire una Loggia é necessaria l’adesione di almeno sette Fratelli di cui almeno cinque col grado di Maestro. Una Loggia regolarmente costituita può operare anche se il numero dei Fratelli ad essa afferenti diminuisce sino a cinque. Il Maestro Venerabile, il Primo ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci. Le cariche di Maestro venerabile e quelle di Dignitari di Loggia sono elettive. Il Segretario e gli Ufficiali di Loggia sono nominati dal Maestro Venerabile. La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, in conformità dei Rituali approvati dalla Gran Loggia e con la presenza di almeno tre maestri. La Loggia può adottare un proprio regolamento interno le cui norme non debbono essere in contrasto con la Costituzione. Il Regolamento dell’Ordine determina le procedure e le modalità di svolgimento dei Lavori. La Loggia nell’ambito della propria autonomia e sovranità:
Art. 51 - Il Maestro Venerabile. Il Maestro Venerabile presiede, governa e rappresenta la Loggia. La sua persona é sacra e inviolabile e sacra é l’autorità nell’esercizio del suo Magistero Iniziatico. Può essere eletto tra i Fratelli Maestri che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado e che abbiano ricoperto per almeno un anno una carica di Dignitario. Rimane in carica un anno e può essere eletto tre volte consecutivamente. Alla scadenza di mandato triennale non può essere rieletto Maestro Venerabile in alcuna delle Logge della Comunione nell’annualità successiva. La carica di Maestro Venerabile é incompatibile con quelle di componente della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori, di Grande Architetto Revisore e di Ispettore di Loggia. Qualora egli ricopra la carica di Giudice del Tribunale Circoscrizionale o di Giudice della Corte Centrale non può partecipare a sedute riguardanti il proprio Oriente. Art. 52 - I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia. I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia. Possono essere eletti dignitari solo Fratelli che abbiano un’anzianità di almeno dodici mesi nel grado di Maestro. Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Art. 53 - Le colpe e le sanzioni della Loggia. La Loggia é soggetta alla Giustizia Massonica. L’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e dei Regolamenti della Comunione costituisce colpa massonica. La colpevolezza accertata si estende ai Fratelli che hanno partecipato al fatto. Art. 54 - Lo scioglimento delle Logge Nel caso in cui una Loggia intenda sciogliersi, la deliberazione deve essere presa in adunanza straordinaria appositamente convocata con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata ed approvata da almeno i due terzi dei Fratelli ad essa appartenenti con motivazioni non in contrasto con le norme della Costituzione e del Regolamento. In tal caso lo scioglimento non necessita di ratifica da parte del Governo dell’Ordine o di altri Organi della Comunione. Dell’avvenuto scioglimento deve in ogni caso esserne data notizia, attraverso il verbale dell’adunanza nella quale é stata adottata la deliberazione, redatto in duplice copia e sottoscritto da tutti i presenti, al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, al Responsabile della Struttura dell’Ordine ed al Governo dell’Ordine. Una Loggia viene disciolta d’autorità con deliberazione del Governo dell’Ordine qualora il numero dei Fratelli ad essa afferenti scenda al disotto di cinque per un periodo superiore ai sei mesi. Art. 55 - Nozione. Le Commissioni sono Organi consultivi e di studio e riferiscono alla Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori. Le Commissioni sono permanenti e temporanee. Le Commissioni sono composte da tre o cinque Maestri scelti tra Fratelli esperti. Le Commissioni permanenti durano in carica cinque anni, le temporanee sino al completamento dell’incarico che, in ogni caso, non può superare i dodici mesi. I Componenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio dell’Ordine tra i Fratelli Maestri della Comunione. Possono essere eletti quali Componenti di Commissioni Fratelli in possesso delle necessarie competenze. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento. Il funzionamento delle Commissioni é stabilito dal Regolamento dell’Ordine. Art. 59 - Le Commissioni Permanenti. Sono Commissioni Permanenti:
TITOLO III: LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Art. 60 - Il patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori. Il Patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori é composto dalle capitazioni, dai contributi straordinari dei Fratelli, dai beni acquistati con gli stessi mezzi e da qualsiasi entrata straordinaria quali lasciti e donazioni. Art. 61 - Il Patrimonio intangibile. Il Patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori può essere in parte dichiarato intangibile con voto della Gran Loggia Nazionale in occasione dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario. Fanno comunque parte del Patrimonio Intangibile le decorazioni e gli emblemi massonici e gli oggetti di carattere storico ed artistico. La conservazione e l’amministrazione del Patrimonio Intangibile sono affidate ad una speciale commissione composta dal Gran Maestro, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere. Art. 62 - L’esercizio finanziario. La gestione del Patrimonio della Comunione viene esercitata dalla Giunta di Governo ed é sottoposta al controllo del Collegio dei Grandi Architetti Revisori. L’esercizio finanziario é annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. TITOLO IV: LA GIUSTIZIA MASSONICA Art. 63 - Nozione. La Giustizia Massonica tutela i principi fondamentali, le finalità e i metodi della Massoneria Universale. Costituisce colpa massonica:
Art. 65 - Nozione. Sono Organi Giurisdizionali della Giustizia Massonica:
Art. 66 - Il Tribunale di Loggia: struttura. Il Tribunale di Loggia é formato dal Maestro Venerabile e da due giudici eletti tra i Fratelli Maestri in occasione del rinnovo delle cariche. L‘elezione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione dei Dignitari di Loggia. Possono essere eletti componenti del tribunale di Loggia Fratelli con almeno tre anni di anzianità nel Grado di Maestro. Art. 67 - Il Tribunale di Loggia: competenze. I Tribunali di Loggia sono competenti a giudicare in primo grado sulle azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli della Loggia e che non siano soggette al giudizio di altri Organi Giurisdizionali. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce i limiti temporali entro i quali deve essere concluso il giudizio. Art. 68 - Il Tribunale Circoscrizionale: struttura. Il Tribunale Circoscrizionale é composta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale e da due giudici effettivi e due supplenti nominati tra i Maestri Venerabili della Circoscrizione ed ha sede nella Circoscrizione. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento. Art. 69 - Il Tribunale Circoscrizionale: competenze. Il Tribunale Circoscrizionale é competente a giudicare in primo grado sulle azioni costituenti colpa massonica dei Maestri Venerabili e delle Logge della Circoscrizione. E’, inoltre, competente a giudicare in primo grado sulle colpe compiute dai fratelli di Loggia qualora il Tribunale di Loggia non abbia emesso il giudizio entro i limiti temporali previsti. Il Tribunale Circoscrizionale é competente a giudicare in appello sulle colpe dei Fratelli di Loggia. Art. 70 - La Corte Centrale: struttura. La Corte Centrale é composta da eletti in rappresentanza delle Circoscrizioni esistenti sul territorio nazionale ed ha sede a Roma. Le modalità di elezione ed il numero dei Giudici della Corte Centrale sono stabilite dal Regolamento. Essa opera per sezioni composte da cinque componenti. La Corte Centrale nella sua prima riunione elegge al proprio interno un Presidente il quale nomina a sua volta un Segretario. Art. 71 - La Corte Centrale: competenze. La Corte Centrale é competente a giudicare in unico grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Membri del Governo dell’Ordine, dall’ex Gran Maestro e dagli ex Grandi Dignitari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali, dai Rappresentanti del Governo dell’Ordine e dagli Ispettori di Loggia. La Corte Centrale é competente a giudicare in appello sulle sentenze emesse dai Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale é altresì competente a celebrare i processi di revisione disposti dal Gran Maestro. Art. 72 - L’accusa. La contestazione delle accuse deve avvenire con denuncia scritta indirizzata al Maestro Venerabile per colpe commesse dai Fratelli e al Presidente del Collegio Circoscrizionale per colpe commesse dalle Logge. Nei casi previsti dall’art. 71 la denuncia va inviata alla Corte Centrale. Art. 73 - La difesa del Fratello incolpato. La difesa é affidata ad un Fratello Maestro designato dall’incolpato. Qualora egli non provveda alla nomina il Tribunale competente designa un difensore d’ufficio tra i Fratelli Maestri della Loggia. Fino a quando non sia intervenuto un Verdetto Massonico definitivo il Fratello deve presumersi non colpevole. Art. 74 - La difesa della Loggia incolpata. La Loggia é rappresentata in giudizio dal Maestro Venerabile o, in caso di impedimento, da un altro Dignitario designato dalla Loggia. Il giudizio nei confronti della Loggia va esteso ai Fratelli che hanno partecipato all’azione contestata cui resta garantito il diritto alla difesa. Nessuna punizione va inflitta ai Fratelli che non hanno partecipato ai fatti contestati o che abbiano manifestato in verbale il proprio dissenso. In caso di scioglimento della Loggia essi possono essere ammessi in altra Loggia a loro domanda previo rilascio dell’exeat previsto dall’art. 26. Art. 75 - La svolgimento del giudizio. La contestazione dell’accusa, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio della difesa devono essere osservati pena la nullità del processo. Le sedute del dibattimento sono aperte a tutti i Fratelli della Comunione. Il Regolamento dell’Ordine stabilisce le modalità di svolgimento del processo ed i limiti temporali entro i quali i deve essere emesso il giudizio. Art. 76 - L’impugnazione della sentenza. Le sentenze di condanna emesse in primo grado dal Tribunale di Loggia e dal Tribunale del Collegio Circoscrizionale possono essere impugnate dal dichiarato colpevole e dal Grande Oratore. Il Grande Oratore può impugnare le sentenze di proscioglimento emesse, anche in istruttoria, dai tribunali di Loggia e dai Tribunali dei Collegi Circoscrizionali. In ogni stato e grado del procedimento l’organo giudicante può sospendere, per motivi di opportunità, l’incolpato da ogni attività massonica. Art. 78 - Nei confronti dei fratelli. I Fratelli riconosciuti responsabili di colpa massonica, a seconda della gravità dei fatti compiuti e delle circostanze, sono punibili con:
Art. 79 - Nei confronti delle Logge. Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili con:
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione all’Iniziazione. Per essere ammesso all’Iniziazione Massonica occorre che il profano abbia i seguenti requisiti:
Art. 2 - La domanda di Ammissione. La domanda di ammissione alla Comunione dei Liberi Muratori deve essere presentata in una Loggia operante nell’Oriente in cui il profano abbia la residenza o la sede di lavoro e deve essere sottoscritta da un Fratello Maestro presentatore. La domanda, redatta su apposito modello, deve essere corredata da curriculum vitae, certificato penale e n. 4 fotografie. La domanda va consegnata dal Fratello Presentatore al Maestro Venerabile della Loggia il quale, dopo averne fatta constatare la regolarità dall’Oratore, la trasmette al Collegio Circoscrizionale. La segreteria del Collegio Circoscrizionale provvede alla affissione del modulo con fotografia presso la sede del Collegio stesso per almeno trenta giorni, dandone comunicazione a tutte le Logge della Circoscrizione; provvede, inoltre, a spedire una copia del modulo, con relativa fotografia, alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro. Art. 3 - Tegolatura del profano. Trascorso il periodo di affissione la segreteria del Collegio Circoscrizionale trasmette alla segreteria di Loggia copia del modulo munita della data e della firma del Segretario del Collegio. Il Maestro Venerabile, dopo aver ottenuto il nullaosta del Gran Maestro, nomina fra i Fratelli Maestri almeno tre Esperti Tegolatori che nel termine di sessanta giorni dovranno controllare la veridicità delle notizie contenute nel curriculum e raccogliere ulteriori informazioni sul profano consegnando al Maestro Venerabile le proprie tavole informative. Ogni Fratello che abbia notizie sul candidato é tenuto ad informare il Maestro Venerabile della Loggia interessata. La documentazione viene quindi consegnata al fratello Oratore della Loggia il quale entro trenta giorni deve dichiarare l’ammissibilità alla votazione della domanda del profano. Art. 4 - Valutazione della domanda in Loggia. Completata la fase istruttoria il Maestro Venerabile convoca la Loggia in grado di apprendista e dà lettura della documentazione relativa alla domanda di ammissione del profano e delle tavole informative dei Fratelli Tegolatori e degli informatori indi apre la discussione sull’argomento. Qualora non sia richiesto dalla Loggia un supplemento di istruttoria il Maestro Venerabile procede alla votazione. Art. 5 - Votazione sulla domanda di ammissione. La votazione avviene in modo palese per alzata di mano. L’ammissione é deliberata all’unanimità dei Fratelli presenti con doppia votazione in distinte Tornate. La domanda si intende respinta in caso di voto contrario di oltre un terzo dei presenti. In caso di uno o più voti contrari la votazione viene ripetuta dopo tre mesi. Se nella seconda votazione vengono confermati uno o più voti contrari la domanda é da considerare respinta. Il voto contrario deve essere motivato al Maestro Venerabile o, in caso di eccezionale delicatezza, al Gran Maestro. Se le motivazioni addotte sono ritenute ininfluenti si procede alla nuova votazione sulla domanda di ammissione. La mancata motivazione é da considerare colpa massonica. Art. 6 - L’iniziazione del profano. Il maestro Venerabile, dopo la votazione favorevole, incarica il Fratello presentatore di riscuotere dal profano la tassa di iniziazione nella misura stabilita. Il Segretario provvede, quindi, all’invio alla Gran Segreteria della quota dovuta e richiede il rilascio del Brevetto d’iniziazione. Ottenuto il Brevetto il Maestro Venerabile stabilisce la data e l’ora del Rito di Iniziazione. Il profano che non si presenta al Rito d’Iniziazione senza giustificato motivo decade dall’ammissione all’Ordine. In tal caso o nel caso che il profano non superi le prove di ammissione, l’importo della tassa di iniziazione, dedotta la quota spettante alla Comunione dei Liberi Muratori, verrà restituita. Dell’avvenuta l’Iniziazione ne viene data notizia al Gran Segretario. Art. 7 - Il fascicolo personale. Tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, con ogni documento concernente l’Iniziazione ed i rapporti tra l’Iniziato e la Loggia, costituisce il Fascicolo Personale di ogni Fratello che viene custodito negli archivi della Loggia e segue il Fratello in ogni eventuale trasferimento in altre Logge. Nessun documento costituente il fascicolo personale può essere distrutto o distolto. Art. 8 - La proposta di promozione. Le proposte di promozione degli Apprendisti a Compagno d’Arte e dei Compagni d’Arte a Maestri può essere fatta, oltre che dal Consiglio delle Luci, anche dai Fratelli Maestri che utilizzano a tale scopo il Sacco delle Proposte tacite. Le promozioni vengono deliberate dalla Loggia, riunita nel grado di competenza, con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti. Prima della votazione deve essere valutato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della Costituzione. Dopo la votazione favorevole viene data comunicazione alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro e del Brevetto. Il Maestro Venerabile stabilisce la data del passaggio a Compagno d’Arte o dell’elevazione a Maestro. Dell’avvenuto passaggio di Grado ne viene data notizia al Responsabile della Struttura dell’Ordine. L’anzianità massonica per l’Apprendista si computa dalla data della Cerimonia d’Iniziazione, per il Compagno ed il Maestro dalla data di rilascio del Brevetto. Art. 10 - Partecipazione ai Lavori di Loggia. I Fratelli intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo i paramenti del rispettivo Grado. Essi siedono nel Tempio al posto che loro compete mantenendo un comportamento consono alla sacralità del luogo. I Dignitari e gli Ufficiali portano le insegne del grado. L’ingresso dei Fratelli nel Tempio avviene ritualmente. Art. 11 - Assenze dai Lavori di loggia. I Fratelli sono tenuti a giustificare preventivamente o, quanto meno, nella prima seduta successiva ogni assenza dai Lavori di Loggia. Il Libero Muratore che debba rimanere temporaneamente assente dall’Oriente o che abbia particolari e giustificati impedimenti può, a domanda, essere dispensato dal frequentare i Lavori. Il Maestro Venerabile determina la durata della dispensa e ne informa la Loggia. La dispensa non può essere concessa per un periodo superiore a dodici mesi. I Fratelli dispensati sono tenuti ugualmente ad adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia. I Fratelli di età superiore a settantacinque anni hanno la facoltà di non frequentare i Lavori di Loggia. Art. 12 - L’impegno finanziario. Il Fratello assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l’Anno Massonico. I pagamenti, a qualunque titolo dovuti, devono essere versati entro il termine stabilito dal Maestro Venerabile. I Fratelli di età superiore a settantacinque anni possono essere dispensati dai doveri finanziari con delibera della Giunta di Governo. La Loggia é esentata dal pagamento delle relative capitazioni. Art. 13 - L’allontanamento dai Lavori di Loggia. Il Libero Muratore che mantenga un atteggiamento non consono e tale da turbare l’armonia dei Lavori di loggia viene diffidato per iscritto. Qualora perseveri nel suo comportamento può essere allontanato per un periodo non superiore ai tre mesi. Durante il periodo di allontanamento il Libero Muratore non può frequentare i Lavori della Loggia di appartenenza o di qualsiasi altra Loggia della Comunione. Art. 14 - Controversie tra Liberi Muratori. Il Giurì d’Onore. Qualora insorga una controversia tra Fratelli di una Loggia e questa non può essere composta amichevolmente viene nominato un Giurì d’Onore composto da tre Fratelli Maestri di cui due nominati rispettivamente dai Fratelli in conflitto e il terzo, con funzioni di Presidente, dai Fratelli così nominati. Se la controversia insorge tra Fratelli appartenenti a Logge diverse i componenti il Giurì d’Onore sono scelti tra i Fratelli Maestri delle rispettive Logge di appartenenza. Qualora esista disaccordo nella nomina del terzo componente questi viene nominato dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o, in caso di coinvolgimento di Logge di diverse Circoscrizioni, dal Gran Maestro. I Liberi Muratori sono tenuti a rispettare le decisioni del Giurì d’Onore. Art. 15 - Appartenenza alle Logge. Il Libero Muratore può essere iscritto nel piè di lista di una sola Loggia, nell’Oriente dove ha la residenza, il domicilio o la sede di lavoro. In caso di assunzione della residenza o del domicilio in un Oriente diverso da quello in cui opera la Loggia di appartenenza il Libero Muratore deve chiedere il trasferimento in una Loggia della provincia del nuovo Oriente di appartenenza. L’ammissione alla nuova Loggia spetta di diritto ai Fratelli provenienti da altri Orienti. Qualora non esistano Logge nell’Oriente in cui si trasferisce la residenza o il domicilio il Libero Muratore può essere affiliato ad una Loggia di provincia vicina. Art. 16 - La doppia appartenenza. I Fratelli insigniti del grado di Maestro appartenenti alla Comunione dei Liberi Muratori o a Gran Logge o Grandi Orienti esteri in regolari rapporti con la Comunione stessa può essere concessa l’iscrizione presso una qualsiasi Loggia della Comunione dei Liberi Muratori con qualifica di Fratello Onorario. Ciò deve avvenire con voto unanime dei Fratelli della Loggia e previo rilascio di nullaosta da parte del Gran Maestro. Dell’avvenuta affiliazione di un Fratello Onorario deve essere data notizia al Gran Segretario. Il Libero Muratore avente doppia appartenenza é considerato, anche ai fini delle capitazioni, membro effettivo di entrambe le Logge. Egli mantiene in entrambe le Logge l’elettorato attivo e passivo però non potrà cumulare cariche elettive e non potrà essere nominato Dignitario di una delle due Logge se prima non siano trascorsi due anni dalla scadenza dalla carica di Dignitario nell’altra Loggia. Non potrà votare nella Loggia di affiliazione per il Gran Maestro o per i Grandi Dignitari. Art. 17 - Trasferimento in Loggia dello stesso Oriente. Il Libero Muratore che intende trasferirsi in un’altra Loggia dell’Oriente di appartenenza deve preventivamente ottenere il benestare della Loggia in cui é affiliato. La Loggia nella quale il Libero Muratore intende trasferirsi, ricevuta la domanda di affiliazione, decide in terzo grado a maggioranza dei presenti. In caso di parere favorevole la Loggia chiede alla Loggia di appartenenza il rilascio dell’exeat. L’exeat deve essere concesso ai Fratelli che siano in regola con le capitazioni e con il Tesoro di Loggia, non in sonno, non depennati né sottoposti a giudizio massonico, entro il termine di sessanta giorni. Il rilascio dell’exeat va comunicato alla Gran Segreteria. L’affiliando presterà promessa solenne di obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari ed agli Ufficiali della Loggia che lo riceve. Sino all’avvenuta affiliazione nella nuova Loggia rimangono inalterati i doveri verso la Loggia di appartenenza. Dell’avvenuto trasferimento deve essere data notizia al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario. POSIZIONE DI SONNO E DEPENNAMENTO Art. 18 - La posizione di Sonno. Il Libero Muratore, in regola con il tesoro di Loggia per l’intero Anno Massonico e non sottoposto a giudizio massonico, può chiedere di essere collocato in posizione di sonno con domanda scritta rivolta alla Loggia. Il Maestro Venerabile ne dà comunicazione alla Loggia che, nella tornata successiva, qualora il fratello non abbia receduto, prende atto della sua volontà. Della collocazione in posizione di sonno deve essere data comunicazione al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria. Nelle ipotesi previste dall’art. 12 della Costituzione, il Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Fratello a porsi in regola con il Tesoro e a riprendere la frequentazione dei lavori di Loggia. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della diffida senza che il fratello abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l’eventuale morosità il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia in grado di Maestro che dispone il depennamento dal piè di lista. Il provvedimento va comunicato all’interessato, al Collegio Circoscrizionale ed al Responsabile della Struttura dell’Ordine. Avverso il provvedimento può essere fatto reclamo dettagliato al Tribunale Circoscrizionale. Il reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento. Art. 20 - Consegna degli interessi personali. Il Libero Muratore in posizione di sonno o depennato non può frequentare né i lavori di Loggia di appartenenza né quelli di alcuna altra Loggia della Comunione. Egli deve restituire alla Loggia la tessera personale, nonché tutto il materiale, libri, insegne, fregi, di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso. In caso di depennamento i paramenti del Libero Muratore restano di proprietà della Loggia che ne può disporre. Art. 21 - La Riammissione dalla posizione di Sonno. Il Libero Muratore in sonno che intenda essere riammesso può presentare in qualsiasi momento apposita domanda alla Loggia che gli ha concesso l’assonnamento. La Loggia delibera in grado di Maestro sulla riammissione del Libero Muratore a maggioranza semplice e, in caso di votazione favorevole, l’esito va comunicato al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario. Art. 22 - La Riammissione in caso di depennamento. Il Libero Muratore depennato che desideri essere riammesso deve presentare domanda di riammissione alla Loggia che ne ha deliberato il depennamento. La domanda di riammissione non può essere presentata prima che sia trascorso almeno un semestre dal depennamento. La Loggia delibera in Grado di Maestro la ammissibilità della domanda valutando la permanenza dei motivi che hanno determinato il procedimento e, qualora questi siano stati rimossi, trasmette copia della domanda alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro. Ottenuto il nullaosta il Maestro Venerabile convoca la Loggia in Grado di Maestro per la votazione. La riammissione del Libero Muratore depennato deve essere votata all’unanimità. La riammissione va comunicata al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario. Art. 23 - Atti preliminari. I Liberi Muratori che abbiano i requisiti previsti dall’art. 7 della Costituzione e che ravvisino la necessità o la convenienza di fondare una Loggia debbono riunirsi in assemblea sotto la presidenza del più anziano nel Grado di Maestro il quale designa un Fratello Maestro alle funzioni di Segretario. Dell’Assemblea viene redatto apposito verbale dove vanno registrate le generalità profane e massoniche dei Fratelli intervenuti, le ragioni che suggeriscono la fondazione della nuova Loggia, il titolo distintivo, la sede ed ogni altra notizia ritenuta utile. Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene trasmesso dal Presidente al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario per il rilascio del prescritto nullaosta. Il Gran Segretario, verificata la regolarità della posizione dei singoli Fratelli, richiede al Collegio Circoscrizionale il parere previsto dall’art. 41 della Costituzione. Esaurita tale procedura la richiesta viene sottoposta per la delibera alla Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori. Art. 24 - La Costituzione della Loggia. Il Presidente dell’Assemblea, ottenuto il nullaosta, convoca i proponenti per deliberare sulla fondazione effettiva della Loggia. Tutti i proponenti, salvo casi di forza maggiore eccezionali, devono presenziare alla riunione. Qualora la delibera non intervenga nel termine di novanta giorni dal ricevimento del nullaosta il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti devono essere trasmessi al Gran Segretario. Il Presidente dell’Assemblea, in tal caso, informa della mancata delibera il Collegio Circoscrizionale. Ove l’Assemblea deliberi la fondazione della Loggia, il Presidente chiede alle Logge di appartenenza il benestare al rilascio degli exeat. Trasmette quindi al Gran Segretario il verbale sottoscritto da tutti i presenti e i benestare delle Logge di appartenenza e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione con il numero ed il titolo distintivo e l’autorizzazione all’elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari di Loggia. La Bolla di Fondazione viene rilasciata dal Gran Maestro. Art. 25 - L’elezione e l’insediamento delle Cariche. Il Presidente dell’Assemblea, ottenuta la Bolla di Fondazione, richiede alle Logge di appartenenza gli exeat e i fascicoli personali. I Fratelli si riuniscono, quindi, in Assemblea e procedono alla elezione delle cariche; il verbale viene trasmesso al Gran Segretario per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro. Ottenuto il nullaosta l’insediamento avviene in tornata rituale presieduta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato che abbia già ricoperto la carica di Maestro Venerabile. Dell’avvenuto insediamento delle cariche ne viene data notizia al Responsabile della Struttura dell’Ordine. DIGNITARI ED UFFICIALI DI LOGGIA Art. 26 - Eleggibilità. Sono eleggibili alle cariche di Loggia tutti i fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 della Costituzione, iscritti nel piè di lista della Loggia e in regola con il Tesoro. Art. 27 - Procedura dell’elezione delle Cariche di Loggia. L’elezione delle cariche di Loggia va effettuata in unica seduta in Grado di Maestro, convocata con raccomandata da inviare anche all’Ispettore di Loggia, secondo la seguente procedura:
Con le stesse modalità si procede alla elezione dei Dignitari. I verbali delle elezioni devono essere redatti e approvati seduta stante in duplice copia firmati da tutti i Fratelli Maestri partecipanti alla votazione e inviati successivamente alla Gran Segreteria per il rilascio del nullaosta del Gran Maestro per l’insediamento. Nella prima tornata successiva alla votazione i Fratelli Apprendisti e Compagni d’Arte vengono informati dell’esito delle votazioni. Dopo aver ottenuto il nullaosta del Gran Maestro, con apposita cerimonia, ha luogo l’insediamento nella carica del Maestro Venerabile e dei Dignitari. Il Maestro Venerabile viene insediato dal Maestro Venerabile uscente o, in sua mancanza, dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato. Prima dell’insediamento presta promessa solenne. Dopo l’insediamento nomina il Segretario e gli Ufficiali di Loggia. Riceve quindi la promessa solenne dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia. Infine, la Loggia presta promessa solenne di fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai Dignitari. Dell’avvenuto insediamento ne viene data notizia al Gran Segretario. Art. 29 - Impedimento del Maestro Venerabile. Qualora durante il primo semestre il Maestro Venerabile o un Dignitario di Loggia sia impedito ad esercitare l’incarico per oltre tre mesi si procede a nuova elezione. se la mancanza si verifica nel secondo semestre la Loggia in Grado di Maestro delibera sulla necessità o meno di una nuova elezione. Il Maestro Venerabile e i Dignitari eletti da meno di sei mesi confermano la loro carica per l’Anno Massonico successivo. Art. 30 - Attribuzioni del Maestro Venerabile. Il Maestro Venerabile:
Art. 31 - L’ex Maestro Venerabile. Il Maestro Venerabile che cessa dalla sua carica alla normale scadenza assume il ruolo di ex-Maestro Venerabile per il periodo in cui il successore rimane in carica. L’ex Maestro Venerabile siede alla destra del Maestro Venerabile e può essere designato ad altro ufficio solo in caso di necessità. Egli ha l’obbligo di far rispettare i regolamenti; nei giudizi a carico di un Fratello può essere incaricato di assumerne la difesa. Art. 32 - Compiti e funzioni dei Sorveglianti. Il Primo ed il Secondo Sorvegliante collaborano con il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia e nella stesura dei programmi di lavoro. I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quanto riguarda l’adempimento dei loro doveri nei confronti della Loggia. Il Primo Sorvegliante, in particolare, controlla l’assiduità dei fratelli ai lavori, il Secondo sorvegliante la regolarità dei pagamenti dovuti al tesoro di Loggia. I Sorveglianti si assicurano delle attitudini massoniche dei fratelli e ne riferiscono al Maestro Venerabile nel Consiglio delle Luci. Durante i lavori essi curano che il Tempio sia sempre coperto e che tutti i Fratelli siano insigniti del Grado nel quale si lavora. Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nell’apertura e nella chiusura dei lavori e negli altri procedimenti rituali annunciando alle rispettive Colonne i lavori proposti dal Maestro Venerabile; comunicano al medesimo tutto ciò che riguarda l’andamento dei lavori in corso. Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle richieste dei Fratelli per ottenere la parola; vigilano affinché il Maestro delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano in Loggia ai rispettivi uffici. I Sorveglianti non possono abbandonare il proprio posto senza essere immediatamente sostituiti. Art. 33 - Compiti e funzioni dell’Oratore. L’Oratore é il custode della Legge, cura l’istruzione muratoria della Loggia, pronuncia discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega con speciali allocuzioni i Simboli iniziatici dei tre Gradi Simbolici. Nella ricorrenza di ogni festa dell’Ordine, nelle date memorabili per la Libera Muratoria e la vita nazionale e la civiltà umana, l’Oratore pronuncia appropriate orazioni sviluppando argomenti di interesse massonico, filosofico, storico, scientifico ed educativo secondo la propria scelta. L’Oratore ha il compito di commemorare in Loggia, ricordandone le virtù, i Fratelli passati all’Oriente Eterno. Egli ha la facoltà di interrompere la lettura di qualsiasi Tavola Architettonica non disegnata secondo la spirito dell’Arte Reale e di chiedere al Maestro Venerabile la chiusura dei lavori di Loggia qualora questi non siano consoni alla sacralità del Tempio. L’Oratore custodisce il libro della Sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione ed il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia. Egli é l’interprete della Loggia ed esprime le conclusioni sui lavori svolti; dopo le conclusioni dell’Oratore non é concesso ad alcuno di prendere la parola. Art. 34 - Compiti e funzioni del Segretario. Il Segretario riceve e conserva nei locali della Loggia tutte le carte, i registri e i documenti della Loggia. Provvede all’adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo, attende alla corrispondenza e ne cura il protocollo. Egli custodisce ed aggiorna il Libro matricola da cui si ricava il piè di lista dei Fratelli e le presenze ai lavori di Loggia. Il Segretario compila il verbale delle tornate di Loggia, firmato dopo l’approvazione dal Maestro Venerabile, dall’Oratore e dal Segretario stesso, e tiene aggiornato, per ciascun Grado, il registro dei verbali, a fogli fissi e numerati, firmato in ogni sua pagina dal Maestro Venerabile. Al termine del mandato il Segretario consegna al successore tutto quanto gli é stato affidato dalla Loggia in funzione del suo incarico. Di tale consegna viene redatto apposito verbale che rimane agli atti della segreteria di Loggia. Art. 35 - Compiti e funzioni del Tesoriere. Il Tesoriere custodisce nei modi prescritti dal Regolamento i fondi della Loggia che ne costituiscono il Tesoro. Egli provvede alla riscossione delle tasse e quotizzazioni dovute alla Loggia e di ogni altra entrata. Dà corso ai pagamenti, sui fondi affidatigli, contro ordinativi del Maestro Venerabile; cura l’impiego del Tesoro di Loggia secondo i deliberati della Loggia in Terzo Grado. Tiene aggiornata la contabilità della Loggia e rimette periodicamente al Secondo Sorvegliante un elenco dei fratelli morosi verso il Tesoro di Loggia. Annualmente redige il bilancio economico della Loggia. Le funzioni di Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto Revisore, eventualmente eletto. Art. 36 - Compiti e funzioni degli Ufficiali di Loggia. Gli Ufficiali di Loggia sono: Il Fratello Esperto, il Maestro delle Cerimonie, il Primo Diacono, il Secondo Diacono, il Copritore Interno, il Copritore Esterno, l’Ospedaliere, l’Elemosiniere, il Portastendardo e l’Architetto Revisore.
Art. 37 - Il Consiglio delle Luci. Il Consiglio delle Luci é costituito dal Maestro Venerabile, dal Primo e dal Secondo Sorvegliante. Deve essere riunito dal Maestro Venerabile almeno tre volte l’anno e nei casi di particolare urgenza ed importanza. Il Consiglio delle Luci ha la funzione di Consiglio di Disciplina per provvedere al depennamento dei Fratelli assenti o morosi. ORDINE DEI LAVORI NELLE RIUNIONI MASSONICHE Art. 38 - L’Anno Amministrativo. L’Anno Amministrativo ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno. L’elezione delle cariche di Loggia si effettua nel periodo compreso tra il 15 Novembre ed il 15 Dicembre. L’insediamento delle cariche avviene entro il 31 Gennaio successivo. Art. 39 - Le riunioni di Loggia. Le Logge si riuniscono almeno una volta al mese e lavorano secondo la Costituzione, il Regolamento ed il Regolamento interno. Il Regolamento interno non può contenere norme in contrasto con la Costituzione. Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con l’osservanza delle forme rituali previste per i singoli Gradi. I Lavori non possono essere aperti in forma rituale se non con la presenza di almeno cinque Fratelli. In assenza del Maestro Venerabile é necessaria la presenza delle Luci. Le Logge, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale, filosofica e morale che ne costituiscono il contenuto spirituale massonico, esaminano gli argomenti proposti dal Maestro Venerabile, concretano le proposte da porre in votazione, deliberano gli Aumenti di Grado e procedono alla iniziazione dei profani. Art. 40 - Il Calendario dei Lavori di Loggia. All’inizio di ogni anno la Loggia, riunita in Primo Grado, stabilisce il calendario delle riunioni ordinarie. L’avviso di convocazione é obbligatorio solo nei casi in cui é prescritto un ordine del giorno motivato o per le tornate nelle quali debba procedersi a votazione. In tal caso l’ordine del giorno viene esposto a cura del Segretario nella Sala dei Passi Perduti. Le Iniziazioni, le riammissioni e le affiliazioni hanno la precedenza. E’ consentita, nei mesi estivi, la sospensione dei Lavori. Art. 41 - Le sedute straordinarie. Le sedute straordinarie sono convocate quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei Fratelli Maestri in piè di lista. La convocazione é fatta con avviso recapitato a cura del Segretario almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere abbreviato. L’avviso di convocazione deve essere notificata all’Ispettore di Loggia. Art. 42 - Il Registro delle presenze. All’ingresso del Tempio é disposto il registro delle presenze, vidimato dal Maestro Venerabile, nel quale i Fratelli intervenuti appongono la loro firma. In esso il Segretario annota i nomi dei Fratelli che hanno giustificato l’assenza. Art. 43 - La partecipazione ai Lavori di Loggia. Alle Tornate in Grado di Apprendista assistono tutti i Fratelli; da quelle in Grado di Compagno sono esclusi gli Apprendisti; da quelle in Grado di Maestro sono esclusi gli Apprendisti e i Compagni. I Fratelli intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo il grembiule del rispettivo Grado. I Fratelli Maestri cingono anche la sciarpa. I Dignitari e gli Ufficiali portano i distintivi della loro carica. Ogni Fratello deve sedere compostamente nel Tempio, nel posto assegnatogli, e rimanervi durante tutto lo svolgimento dei Lavori. Non é consentito ai Fratelli di conversare tra loro o di fumare all’interno del Tempio. Art. 44 - I Fratelli Visitatori. I Fratelli Visitatori sono ammessi nel Tempio immediatamente dopo l’apertura dei Lavori e la lettura del verbale della seduta precedente. Se il Maestro Venerabile lo ritiene opportuno, in accoglimento della richiesta dei Fratelli Visitatori, questi faranno il loro ingresso nel Tempio insieme ai Fratelli di Loggia. I Fratelli Visitatori faranno il loro ingresso nel Tempio secondo il seguente ordine: Apprendisti, Compagni d’Arte, Maestri, ex-Maestri Venerabili, Maestri Venerabili, Ispettori di Loggia, Vicepresidenti di Collegi Circoscrizionali, Presidenti di Collegi Circoscrizionali, Consiglieri dell’Ordine, Garanti di Amicizia, Grandi Architetti Revisori, Membri della Corte Centrale, Presidente della Corte Centrale, Grandi Ufficiali, Membri supplenti della Giunta di Governo, ex-Membri della Giunta di Governo, Gran Tesoriere, Gran Segretario, Grande Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante, Grandi Maestri Onorari, ex-Grandi Maestri, Gran Maestro. Il Maestro Venerabile può ammettere ai lavori di Loggia anche quei Fratelli che risultino Membri attivi di Logge all’obbedienza di una Comunione Estera riconosciuta dalla Comunione dei Liberi Muratori. I Fratelli Visitatori non esercitano il diritto di voto. Art. 45 - Le Tornate di Famiglia. Le tornate nelle quali si debba procedere alle elezioni, discutere di problemi di carattere finanziario o di esclusivo interesse della Loggia, sono denominate "Tornate di Famiglia". A queste tornate non sono ammessi visitatori. Con apposito cartello affisso esteriormente alla porta del Tempio se ne dà avviso ai Fratelli delle altre Officine. L’Ispettore di Loggia é ammesso alle Tornate di Famiglia ma non ha diritto al voto. Art. 46 - Lettura del verbale della seduta precedente. Dopo aver provveduto all’apertura dei Lavori il Maestro Venerabile invita il Segretario a leggere il verbale della seduta precedente. I Fratelli hanno facoltà di prendere la parola unicamente sull’esattezza del verbale che viene redatto in forma concisa con indicazione dei partecipanti, degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese. Sentito l’Oratore il verbale viene messo ai voti per l’approvazione e quindi sottoscritto dal Venerabile, dall’Oratore e dal Segretario. Art. 47 - Gli interventi nei lavori di Loggia. Il Fratello Maestro o il Compagno d’Arte che desidera prendere la parola ne fa richiesta con le modalità tradizionali e rituali. Ogni Fratello non può prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento né parlare per più di dieci minuti tranne l’Oratore e l’eventuale relatore. I Fratelli che siedono all’Oriente ed i Dignitari di Loggia hanno diritto di parlare con precedenza sugli altri Fratelli. Il Maestro Venerabile può richiamare all’ordine ogni Fratello e togliergli la parola qualora ritenga che il suo discorso non sia ispirato al doveroso senso di tolleranza, fraternità e amore o possa turbare l’armonia tra i fratelli. Ove, nel corso di una tornata, si rende necessario provvedere ad una deliberazione il Maestro Venerabile invita i Fratelli Apprendisti e Compagni d’Arte a coprire il Tempio e dispone che i Lavori proseguano in Grado di Maestro. L’Oratore riassume le tesi e le opinioni espresse dai Fratelli e prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni. Dopodiché nessuno può prendere la parola. Viene effettuata per prima la votazione sugli emendamenti, qualora previsti, a cominciare da quelli soppressivi cui seguono i modificativi e quindi gli aggiuntivi. Sono ammesse votazioni per parti separate Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, con prova e controprova, previo computo dei Fratelli aventi diritto al voto. La votazione viene effettuata a scrutinio segreto o per appello nominale se richiesto da almeno un terzo dei presenti. Nelle votazioni palesi eseguite due volte con parità di suffragio, prevale il voto del Maestro Venerabile. Nelle votazioni segrete si fa uso di palle bianche, per il voto favorevole, nere, per il voto contrario, e rosse per l’astensione. Tutti i presenti hanno l’obbligo di votare. Esaurite le votazioni l’Oratore fa il computo dei voti. Se il numero dei voti non corrisponde a quello dei presenti la votazione viene ripetuta. La maggioranza é pari alla metà più uno dei presenti. Nel novero dei voti sono esclusi gli astenuti. Art. 50 - Il Sacco delle Proposizioni Tacite. Esaurito l’ordine del giorno dei Lavori, il Maestro Venerabile fa circolare fra le Colonne il "sacco delle proposizioni tacite" dove ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni o proposte da lui sottoscritte. Il Maestro Venerabile ne esamina il contenuto e, ove lo ritenga opportuno, ne dà comunicazione alla Loggia senza rivelare il nome del proponente. La discussione di proposte così pervenute é rinviata alla tornata successiva. Art. 51 - Il Tronco della Vedova. Al termine di ogni tornata di Loggia e prima della chiusura dei Lavori, il Maestro Venerabile fa circolare fra le Colonne il Tronco della Vedova per raccogliere l’obolo dei Fratelli destinato alla beneficenza. Il ricavato viene conteggiato dall’Oratore e consegnato al Fratello Elemosiniere dopo essere stato comunicato alle Colonne dal Maestro Venerabile. Art. 52 - Le Commissioni di Loggia. Ogni Loggia, al proprio interno, può creare speciali commissioni permanenti o temporanee ed affidare loro compiti determinati di studio, propaganda, beneficenza, ecc. assegnando eventualmente il periodo di tempo entro il quale debbono espletare il loro compito. Almeno una volta l’anno, in corrispondenza di uno dei solstizi, i Fratelli delle singole Logge si riuniscono in Agape fraterna nelle forme stabilite dai Rituali. In tale occasione possono essere invitati parenti ed amici dei fratelli. Art. 54 - Le capitazioni. Le Logge della Comunione, per poter essere ammesse alla frequentazione della Casa Massonica comune e per poter esercitare il diritto di voto nella Gran Loggia e nel Collegio Circoscrizionale, devono essere in regola con tutte le capitazioni dovute. Le capitazioni relative al primo semestre devono essere versate entro il 30 settembre dello stesso anno e quelle relative al secondo semestre entro il 30 marzo dell’anno successivo. Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni vengono diffidate al pagamento di quanto dovuto entro tre mesi. Qualora permanga lo stato di morosità, sentito il Collegio Circoscrizionale, la Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori dispone la cancellazione della Loggia dandone comunicazione a tutti gli iscritti nel piè di lista. FUNZIONAMENTO DELLE LOGGE E DEI TRIANGOLI Art. 56 - I rapporti con le altre Logge. Ogni Loggia può corrispondere, intrattenere rapporti o organizzare incontri con le altre Logge della Comunione dei Liberi Muratori. Per promuovere manifestazioni collettive con l’intervento di più Logge di Orienti diversi é necessario l’assenso del Collegio Circoscrizionale, se interessate solo Logge della Circoscrizione, o l’assenso del Gran Maestro se interessate Logge di diverse Circoscrizioni. Ove si tratti di organizzare incontri con una o più Logge Estere appartenenti a Grandi Logge riconosciute dalla Comunione dei Liberi Muratori occorre il preventivo assenso del Gran Maestro su parere conforme della Giunta di Governo. Art. 57 - Comunicazioni delle modifiche del piè di lista. Le Logge devono comunicare, subito dopo il relativo provvedimento, al Gran Segretario i nominativi dei Fratelli ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, messi in sonno, depennati, passati all’Oriente Eterno, nonché dei profani respinti e delle avvenute iniziazioni. Art. 58 - Fusione delle Logge. Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendono fondersi ciascuna di esse deve adottare apposita deliberazione, separatamente, in tornata di Terzo Grado convocata con preavviso di quindici giorni, approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia. I relativi verbali vengono redatti ed approvati nella stessa tornata e sottoscritti da tutti i presenti. Copia dei verbali, firmati dai rispettivi Maestri Venerabili, Oratori e Segretari, deve essere inviata al Collegio Circoscrizionale ed al Gran Segretario con la domanda di autorizzazione a procedere alla fusione. Ottenuta la ratifica della Giunta di Governo il Maestro Venerabile più anziano nel Grado di Maestro convoca i Fratelli delle Logge che hanno deliberato la fusione e li invita a deliberare il nome distintivo della nuova Loggia. Il Maestro Venerabile più anziano presiede i lavori chiamando alle funzioni di Dignitari ed Ufficiali i fratelli ritenuti idonei. Il Verbale della seduta viene inviato al Gran Segretario e, in copia, al Collegio Circoscrizionale, con la richiesta del rilascio della Bolla di Fondazione e dell’autorizzazione a procedere alla elezione delle cariche. A cura del nuovo Maestro Venerabile sono inviate al Gran Segretario le Bolle di Fondazione delle Logge che sono state autorizzate alla fusione che vengono restituite con l’annotazione dell’avvenuta fusione. Art. 59 - Lo scioglimento delle Logge. La Loggia può deliberare il proprio scioglimento in tornata in Grado di Maestro appositamente convocata con preavviso di quindici giorni. La delibera deve indicare i motivi ed essere firmata da tutti i Fratelli presenti. Entro quindici giorni il verbale della seduta deve essere inviato al Gran Segretario ed al Collegio Circoscrizionale. I Fratelli Maestri che abbiano manifestato il loro dissenso possono, entro trenta giorni dalla delibera, proporre ricorso contro lo scioglimento. La Giunta di Governo, sentito il Presidente del Collegio Circoscrizionale, decide sulla ratifica dello scioglimento. Qualora il numero dei Fratelli di una Loggia scenda al di sotto di cinque, di cui almeno tre col Grado di Maestro, superato il periodo previsto dall’art. 54 della Costituzione, la Giunta di Governo, sentiti l’Ispettore di Loggia ed il Presidente del Collegio Circoscrizionale, può dichiarare l’estinzione della Loggia. Il Maestro Venerabile ed i Dignitari di una Loggia disciolta o demolita sono obbligati a consegnare alla Giunta di Governo la Bolla di Fondazione, la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartiene alla Loggia. I Fratelli di una Loggia disciolta che non facciano, entro tre mesi dallo scioglimento, richiesta di affiliazione presso un’altra Loggia della Comunione vengono posti in posizione di sonno. Tre o più Fratelli che risiedono in una località dove non esistono Logge della Comunione dei Liberi Muratori, possono, con il consenso delle Logge di appartenenza e l’autorizzazione della Giunta di Governo, costituirsi in Triangolo. Il compito dei Triangoli é quello di seguire con particolare attenzione le domande dei profani residenti nella sfera d’azione del Triangolo e di operare al fine di promuovervi la costituzione di una Loggia. L’autorizzazione decade se entro tre anni non viene costituita una Loggia. L’appartenenza al Triangolo non esime i Fratelli dall’osservanza dei loro doveri nei confronti delle proprie Logge. Art. 61 - La sessione ordinaria. La Gran Loggia viene convocata in sessione ordinaria con Decreto del Gran Maestro da emanarsi almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione. Il Decreto di convocazione é inviato dalla Gran Segreteria a tutte le Logge della Comunione ed ai Membri di diritto della Gran Loggia. La sessione annuale ordinaria della Gran Loggia viene convocata, di norma, in prossimità dell’equinozio di primavera. Art. 62 - L’ordine del giorno. L’ordine del giorno deve essere inviato, con le stesse modalità del Decreto di convocazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. Su richiesta motivata di almeno cinque Logge, la Giunta di Governo inserisce nell’ordine del giorno della Gran Loggia la trattazione di argomenti specifici di interesse attuale e generale della Comunione. Art. 63 - La sessione straordinaria. Le sessioni straordinarie della Gran Loggia sono convocabili, con Decreto del Gran Maestro, in qualsiasi epoca dell’anno e, se non si deve provvedere all’elezione di componenti del Gran Magistero, in caso d’urgenza, i termini di convocazione possono essere ridotti a trenta giorni. La sessione straordinaria della Gran Loggia deve essere convocata dal Gran Maestro qualora ne facciano richiesta motivata un terzo dei Maestri Venerabili delle logge in regola col Tesoro della Comunione dei Liberi Muratori. La sessione straordinaria può essere convocata anche in prosieguo di quella ordinaria. La convocazione della sessione ordinaria non é di ostacolo alla convocazione di sessioni straordinarie. Se lo esigono ragioni d’urgenza, la convocazione della sessione ordinaria può essere prorogata fino a tre mesi con Decreto del Gran Maestro. Art. 64 - I Membri di diritto. Sono Membri di diritto della Gran Loggia:
I Membri di diritto non hanno voto deliberativo. Art. 65 - I Visitatori d’Onore. Sono Visitatori d’Onore:
I Visitatori d’Onore non hanno diritto di voto. Possono presenziare alla Gran Loggia Fratelli Maestri muniti di speciale invito del Gran Maestro. Art. 66 - La verifica dei poteri. Il Gran Segretario, entro quindici giorni dalla data del Decreto di convocazione, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle Logge e compila l’elenco delle Logge ammesse alla Gran Loggia. Art. 67 - Motivi di non ammissione alla Gran Loggia. Le Logge che non siano in regola con le capitazioni dovute, o che non abbiano provveduto al rinnovo delle cariche, non sono ammesse alla Gran Loggia. Il Gran Segretario comunica alle Logge la esclusione dalla Gran Loggia ed i motivi che l’hanno determinata ed informa del provvedimento il Presidente del Collegio Circoscrizionale della Circoscrizione in cui opera la Loggia non ammessa. La Loggia che regolarizza la posizione contabile entro quindici giorni dalla convocazione, se non sussistono altri motivo di esclusione, é ammessa alla Gran Loggia. La Loggia non ammessa alla Gran Loggia per altro motivo può, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione, presentare ricorso avverso l’esclusione. Il ricorso viene valutato da un’apposita Commissione di tre persone nominata dal Gran Maestro, entro sette giorni dalla convocazione. In caso di accoglimento del ricorso la Loggia viene ammessa alla Gran Loggia. Art. 68 - L’apertura dei Lavori. Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’apertura della Gran Loggia il Gran Maestro sceglie e nomina i Grandi Ufficiali, che rimangono in carica sino alla successiva sessione ordinaria, e un Gran Maestro Aggiunto che apre i Lavori secondo il Rituale del Terzo Grado; il Gran Maestro Aggiunto rimane in carica solo per i lavori della Gran Loggia. Il Copritore Esterno verifica il diritto di accesso in Gran Loggia. In caso di votazioni per la nomina del Gran Maestro o della Giunta di Governo, la Gran loggia nomina la Commissione Elettorale composta da un Presidente e da due scrutatori. Data lettura del verbale, su cui si può intervenire solo per eventuali rettifiche, il Gran Cerimoniere, accompagnato da altri Fratelli in numero dispari, introduce il Gran Maestro e i Visitatori d’Onore nelle forme di rito. Art. 69 - Lo svolgimento dei Lavori. Il Gran Maestro assume la Presidenza della Gran loggia e pronuncia la sua allocuzione. Dichiara, quindi, aperta la discussione sulla relazione morale del Grande Oratore, sulla relazione amministrativa del Gran Segretario, sulle relazioni del Responsabile della Struttura dell’Ordine, del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei grandi Architetti Revisori, nonché sul bilancio consuntivo. Sul bilancio consuntivo la Gran Loggia esprime il voto. Il Gran Tesoriere, infine, illustra il bilancio preventivo sul quale il Gran Maestro dichiara aperta la discussione dopo la quale si passa alla votazione per l’approvazione. La Gran Loggia può discutere e deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno. I partecipanti possono chiedere la parola solo un volta su ogni argomento per interventi non superiori ai cinque minuti. Su fatti personali il Gran Maestro ha facoltà di concedere una replica al termine della discussione sull’argomento. Esaurita la discussione su argomenti che comportino una decisione, il Gran Maestro invita il Grande Oratore ad esporre in merito le sue conclusioni. Il Grande Oratore riassume le opinioni espresse nei vari interventi prospettando le varie questioni nel modo più chiaro e formula le proposizioni per le votazioni. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, con prova e controprova, oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei presenti. TITOLO IV: LA GIUNTA DI GOVERNO Art. 71 - La convocazione ordinaria. Le sedute ordinarie della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori sono convocate dal Gran Maestro in carica o, in sua assenza o impedimento, dal Gran Maestro Aggiunto o, in loro assenza dal Gran Dignitario più anziano nel Grado di Maestro. La convocazione deve essere trasmessa ai Membri della Giunta almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno. Le sedute ordinarie sono valide con la presenza di almeno la metà dei Membri con voto deliberativo. Art. 72 - La convocazione d’urgenza. In casi di urgenza la Giunta di Governo può essere convocata dal Gran Maestro a mezzo telegramma o altro mezzo idoneo di comunicazione. Le sedute d’urgenza sono valide con la presenza del Gran Maestro e di almeno tre dei Membri con voto deliberativo. Le decisioni devono essere prese all’unanimità e sottoposte a ratifica nella seduta successiva. Art. 73 - Lo svolgimento della seduta. L’azione della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori é coordinata dal Gran Maestro che ne presiede le sedute e ne disciplina lo svolgimento. Il Gran Maestro affida ai Membri compiti e funzioni volti all’esecuzione delle deliberazioni adottate. Art. 74 - Il verbale delle sedute. Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato seduta stante o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva e firmato dal Gran Maestro, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario. I COMPITI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA Art. 75 - I compiti del Primo Gran Sorvegliante. Il Primo Gran Sorvegliante interviene, per delega del Governo, in ogni riunione nella quale possono essere dibattuti argomenti di interesse nazionali e ne riferisce al Gran Maestro. Cura l’osservanza dei rituali e studia le eventuali modifiche da proporre agli organi competenti. Presiede la Commissione Rituali in assenza del Gran Maestro. Art. 76 - I compiti del Secondo Gran Sorvegliante. Il Secondo Gran Sorvegliante studia e predispone gli schemi, da sottoporre all’approvazione della Giunta di Governo, delle manifestazioni pubbliche a carattere nazionale. Esamina e studia le pubblicazioni profane di interesse dottrinario per la Libera Muratoria e, se del caso, sottopone alla Giunta i risultati delle sue analisi. Presiede la Commissione Pensiero Massonico in assenza del Gran Maestro. Art. 77 - I compiti del Grande Oratore. Il Grande Oratore cura la scelta dei temi che, con l’approvazione della Giunta, verranno proposti alla riflessione delle Logge. Esercita il potere d’iniziativa per tutte le colpe massoniche e di impugnativa per tutti i processi. Dà il proprio parere su tutti gli argomenti trattati nelle riunioni di Governo. Presiede la Commissione Costituzioni in assenza del Gran Maestro. Predispone la relazione di sua pertinenza di cui all’art. 27 della Costituzione. Art. 78 - I compiti del Gran Segretario. Il Gran Segretario cura i contatti con i singoli Fratelli Maestri e le Logge, cura la corrispondenza della Gran Segreteria e dispone quanto necessario per il buon andamento organizzativo della Comunione dei Liberi Muratori nel rispetto della Costituzione e dei deliberati della Gran Loggia. Cura la tenuta dei ruoli anagrafici della Comunione dei Liberi Muratori. Coordina l’attività dei Collegi Circoscrizionali e ne riferisce al Gran Maestro ed alla Giunta di Governo. Presiede la Commissione Organizzazione in assenza del Gran Maestro. Provvede ai solleciti alle Logge per l’adempimento ai doveri nei riguardi della Comunione dei Liberi Muratori e al tesseramento. Predispone la relazione di sua pertinenza cui all’art. 27 della Costituzione. Art. 79 - I compiti del Gran Tesoriere. Il Gran Tesoriere svolge i compiti connessi con la organizzazione amministrativa e contabile della Comunione dei Liberi Muratori tenendone informata la Giunta di Governo. Cura la corrispondenza contabile con le Logge e tiene aggiornato il Gran Segretario sulla tempestività dei pagamenti delle Logge dei tributi dovuti. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo della Comunione ai sensi dell’art. 26 della Costituzione. Predispone la relazione di sua pertinenza di cui all’art. 27 della Costituzione. LE ELEZIONI DELLA GIUNTA DI GOVERNO Art. 80 - L’indizione delle elezioni. Il Gran Maestro in carica, nel quinto anno del suo mandato, almeno centoventi giorni prima della data stabilita per le elezioni dei componenti della Giunta di Governo, indice le elezioni e dispone con proprio decreto la convocazione della Gran Loggia. In caso di impedimento o di assenza il decreto viene emanato, ai sensi dell’art. 20 della Costituzione, dal Gran Maestro Aggiunto. Art. 81 - La Commissione Elettorale Nazionale (CEN). La Commissione Elettorale Nazionale é composta da un numero di componenti pari a quello delle Circoscrizioni esistenti nel territorio nazionale e si riunisce presso la Sede della Comunione dei Liberi Muratori. Nei trenta giorni successivi al Decreto di convocazione i Collegi Circoscrizionali comunicano al Gran Maestro tre nominativi di Fratelli Maestri, con almeno tre anni di anzianità nel Grado, allegando il loro curriculum massonico e profano, per la costituzione della Commissione Elettorale Nazionale. La Giunta di Governo sceglierà all’interno delle terne comunicate il rappresentante di ogni Circoscrizione giudicato più idoneo. L’elenco dei candidati giudicati idonei viene trasmesso al Gran Maestro per il Decreto costitutivo della Commissione. Alla CEN vanno inviate dalle Logge le proposte di candidatura per la carica di componenti della Giunta di Governo affinché questa possa provvedere alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei vari candidati. Alla prima convocazione della CEN, questa nomina al proprio interno un Coordinatore ed un Segretario. Dopo la comunicazione alle Logge del Decreto di convocazione della Gran Loggia per l’elezione del Gran Maestro e dei Gran Dignitari, le Logge, appositamente riunite in Camera di Terzo Grado, devono provvedere ad eleggere, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, tre candidati alla carica di Gran Maestro e di Gran Dignitario. Entro trenta giorni dalla data fissata per le elezioni i nominativi dei tre candidati, col curriculum massonico e profano, devono pervenire alla Commissione Elettorale Nazionale che, verificate le condizioni di eleggibilità ai sensi degli art. 21 e 24 della Costituzione, provvede alla conta dei voti riportati da ciascun candidato. Il numero dei votanti ed i nominativi dei tre candidati che hanno riportato più voti viene comunicato al Gran Maestro, a parità di voti viene inserito nella terna il più anziano di età massonica. La data stabilita per le elezioni, il Gran Maestro comunica alla Gran Loggia i nominativi dei candidati inseriti in ciascuna terna e procede alla votazione, separatamente e a scrutinio segreto, su ciascun nominativo. Per ogni terna, indipendentemente dal risultato, si procede alle tre votazioni. Una Commissione composta da tre Maestri Venerabili provvederà allo scrutinio dei voti. Risulteranno eletti alle cariche i Fratelli che avranno riportato la metà più uno dei voti dei presenti. L’insediamento della Giunta di Governo eletta secondo le modalità descritte negli articoli precedenti, può avvenire lo stesso giorno della Gran Loggia, qualora siano presenti tutti i Fratelli eletti, in caso contrario gli eletti verranno insediati dalla vecchia Giunta di Governo nella prima riunione immediatamente successiva alle votazioni. Il Gran Maestro nuovo eletto presterà giuramento nelle mani del Gran Maestro uscente, i Gran Dignitari e il Responsabile della struttura dell’Ordine giureranno nelle mani del Gran Maestro appena insediato. Nel caso di rinvio dell’insediamento la Giunta di Governo uscente conserva pieni poteri. TITOLO V: IL CONSIGLIO DELL’ORDINE Art. 85 - La convocazione. Il Consiglio dell’Ordine é convocato in via ordinaria dal Gran Maestro almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta; la convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve essere trasmessa a tutti i Consiglieri e i Membri di diritto. In caso di urgenza il termine della convocazione é ridotto a otto giorni. Il Consiglio dell’Ordine può essere convocato in via straordinaria, nel caso previsto dall’art. 31 della Costituzione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; la riunione deve essere fissata entro trenta giorni dalla richiesta Art. 86 - La seduta del Consiglio dell’Ordine. La seduta del Consiglio dell’Ordine é presieduto dal Gran Maestro. Il Consiglio delibera sugli argomenti all’ordine del giorno. Il testo delle delibere viene letto e confermato seduta stante e sottoscritto dal Gran Maestro dall’Oratore e dal Segretario. Il verbale della seduta é stilato a cura del Segretario e approvato nella seduta successiva. Art. 87 - Il numero dei Consiglieri. Il numero dei Consiglieri dell’ordine é determinato dalla Giunta di Governo in base al numero dei Fratelli iscritti alla Comunione dei Liberi Muratori al 31 dicembre dell’anno precedente nel piè di lista delle Logge. Ogni Circoscrizione esprime un Consigliere per ogni cento Fratelli iscritti nel piè di lista delle Logge della Circoscrizione o frazione di cento superiore a cinquanta. Se il numero dei Fratelli della Circoscrizione é inferiore a cento viene eletto un solo Consigliere. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi Collegi Circoscrizionali per informarli dell’esito dei lavori del Consiglio dell’ordine e per riferire al Consiglio dell’attività dei Collegi Circoscrizionali. I rappresentanti in seno alla Giunta di Governo devono riferire dell’attività svolta dalla Giunta. Art. 89 - La decadenza dei Consiglieri. I Consiglieri dell’Ordine che non abbiano partecipato a due sedute consecutive decadono dalla carica; decadono, inoltre, per rinunzia, impedimento, sopravvenuta incompatibilità o per perdita dei diritti Massonici. Il Consiglio dell’Ordine comunica l’avvenuta decadenza al Gran Maestro che, con apposito Decreto, provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della Circoscrizione di appartenenza del Consigliere decaduto. In caso di esaurimento delle liste il Gran Maestro indice elezioni suppletive nelle Circoscrizioni ove gli elenchi siano esauriti. Il Consigliere subentrante rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio dell’Ordine ed é rieleggibile se il subentro é avvenuto nell’ultimo biennio. LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE Art. 90 - L’indizione delle elezioni. Almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni il Gran Maestro dispone con proprio decreto che le Logge provvedano, in Grado di Maestro, alla elezione dei Consiglieri dell’Ordine. Contemporaneamente il Gran Segretario provvede ad inviare alle Logge in regola con il Tesoro e con gli adempimenti amministrativi appositi moduli per le votazioni. Il Maestro Venerabile, ricevuto il decreto di indizione delle elezioni, convoca per la tornata successiva la Loggia per eleggere, a scrutinio segreto, i Rappresentanti di ogni Circoscrizione. Art. 91 - Modalità della votazione. Ciascun Fratello Maestro riempie una scheda con tanti nomi quanti sono i Rappresentanti da eleggere nella Circoscrizione tra i Fratelli che abbiano i requisiti previsti dall’art. 30 della Costituzione. Se la scheda contiene più nominativi di quelli necessari é da considerare nulla. Terminate le votazioni viene effettuato lo spoglio delle schede da parte dell’Oratore assistito da due scrutatori nominati dal Maestro Venerabile. Il verbale della votazione con il numero dei voti riportati da ciascun candidato deve pervenire alla Commissione Elettorale Nazionale almeno dieci giorni prima delle votazioni. La C.E.N. si riunisce presso la sede della Comunione dei Liberi Muratori e procede allo spoglio ed alla verifica dei requisiti. I Fratelli che, nei limiti numerici per ogni Circoscrizione, ottengono il maggior numero di voti, sono eletti Consiglieri dell’Ordine. Il verbale dello spoglio e i risultati delle votazioni sono inviati al Gran Maestro che provvede, con proprio Decreto, alla Costituzione del Consiglio dell’ordine. TITOLO VI: IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI Art. 92 - I Componenti. Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori é composto da tre componenti eletti tra i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 35 della Costituzione. Art. 93 - La decadenza dei Componenti. I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori che non abbiano partecipato a tre riunioni consecutive decadono dalla carica; decadono, inoltre, per rinuncia, impedimento, sopraggiunta incompatibilità o perdita dei diritti Massonici. Il Gran Maestro, constatata l’avvenuta decadenza, provvede alla sostituzione del Componente decaduto con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento delle liste il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi nella successiva Sessione della Gran Loggia. Art. 94 - La convocazione. Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori é convocato, senza precise formalità, dal Presidente almeno due volte l’anno per l’espletamento dei compiti fissati dall’art. 37 della Costituzione. Le riunioni del Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono presiedute dal Presidente che ne propone l’ordine del giorno. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due Fratelli su tre. I verbali delle riunioni devono essere letti e approvati all’unanimità dei presenti e sottoscritti da tutti i presenti. L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI Art. 96 - La votazione. Ogni cinque anni la Gran Loggia elegge i Componenti del Collegio dei Grandi Architetti Revisori. L’elezione avviene a scrutinio segreto con scheda unica. Prima dell’elezione il Gran Maestro nomina una commissione formata da tre Fratelli che provvedono alla verifica ed alla conta dei voti il cui risultato viene comunicato al Gran Maestro. Vengono proclamati Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori i tre Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il primo degli eletti assume le funzioni di Presidente. I Componenti eletti prestano giuramento nelle mani del Gran Maestro nelle forme di rito. TITOLO VII: IL COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE Art. 98 - La sede. Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili ha sede presso la Casa Massonica del capoluogo della Circoscrizione; qualora questa corrisponda a più regioni, la sede é stabilita presso il capoluogo della regione ove sono attive più Logge. Può essere stabilito dal Collegio Circoscrizionale un rimborso spese effettuato dal Tesoriere previa presentazione dei giustificativi di spesa. Art. 99 - La convocazione ordinaria. Il Collegio Circoscrizionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi presso la propria sede; quindici giorni prima della seduta viene inviato ai Maestri Venerabili ed ai Membri di diritto l’ordine del giorno. Possono partecipare alle sedute del Collegio Circoscrizionale: il Gran Maestro; i Membri della Giunta di Governo; i Giudici della Corte Centrale. Possono essere invitati quei Fratelli la cui partecipazione può essere utile in considerazione degli argomenti da trattare. Art. 100 - La convocazione straordinaria. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Maestri Venerabili della Circoscrizione può essere convocata una tornata straordinaria del Collegio Circoscrizionale con avviso di convocazione trasmesso sette giorni prima della data fissata per la seduta; l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno. Art. 101 - I Componenti con diritto di voto. Sono componenti con diritto di voto del Collegio Circoscrizionale tutti i Maestri Venerabili della Logge della Circoscrizione in regola dal punto di vista amministrativo e con il Tesoro. Art. 102 - I membri di diritto. Sono Membri di diritto del Collegio Circoscrizionale:
Art. 103 - L’elezione delle cariche. Il Collegio Circoscrizionale nella prima seduta dell’anno provvede alla elezione delle cariche previste dagli art. 40 e 68 della Costituzione. L’elezione viene effettuata con schede segrete; é possibile indicare un solo nome per ciascuna carica. Risultano eletti i Maestri Venerabili che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il Fratello con maggiore anzianità nel Grado di Maestro. Il Presidente eletto nomina il Segretario e il Tesoriere tra i Fratelli della Circoscrizione; se questi non sono Maestri Venerabili intervengono alle sedute senza diritto di voto. I nominativi degli eletti vanno comunicati al più presto al Gran Maestro ed al Gran Segretario. Art. 104 - L’apertura dei lavori. Provveduto all’appello dei Maestri Venerabili delle logge della Circoscrizione e, accertata l’esistenza del numero legale, il Presidente nomina tre o più scrutatori. Fatti entrare, quindi, i Membri di diritto e i Visitatori, apre la seduta con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di impedimento del Presidente la seduta viene Art. 105 - Lo svolgimento della seduta. I partecipanti alla seduta del Collegio Circoscrizionale non possono prendere la parola più di una volta su ogni argomento, tranne che per fatti personali per i quali é previsto il diritto di replica. Gli interventi non possono superare i cinque minuti. Nessuno degli intervenuti può abbandonare la seduta senza l’autorizzazione del Presidente. Il Collegio Circoscrizionale può discutere e deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Esaurita la discussione su argomenti che comportino una decisione, il Presidente invita l’Oratore ad esporre in merito le sue conclusioni. L’Oratore riassume le opinioni espresse nei vari interventi prospettando le varie questioni nel modo più chiaro e formula le proposizioni per le votazioni. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, con prova e controprova, oppure per appello nominale se richiesto da almeno un quinto dei presenti. Art. 107 - Il verbale delle sedute. Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato seduta stante o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva e firmato dal Presidente, dall’Oratore e dal Segretario. Il verbale della seduta del Collegio Circoscrizionale va inviato in copia al Gran Segretario che ne informa il Gran Maestro ed la Giunta di Governo, nelle linee generali, nella riunione immediatamente successiva. Gli argomenti ritenuti degni di approfondimenti vengono inseriti all’ ordine del giorno della Giunta per una discussione di merito. TITOLO VIII: GLI ISPETTORI DI LOGGIA Art. 108 - Il numero degli Ispettori. Il numero degli Ispettori di Loggia per ogni Circoscrizione é di uno ogni due Logge. Il Collegio Circoscrizionale, previa autorizzazione della Giunta di Governo della Comunione dei Liberi Muratori può, in casi di particolare rilevanza, variare il numero degli Ispettori della Circoscrizione. Ogni tre anni, sessanta giorni prima della data prevista per le elezioni il Gran Maestro emana un Decreto per indire le elezioni degli Ispettori di Loggia. Il Maestro Venerabile, ricevuto il Decreto, convoca per la tornata immediatamente successiva la Loggia in Grado di Maestro per la votazione. L’elezione avviene per scrutinio segreto. Ciascun Fratello indica un numero di nominativi pari al numero degli Ispettori da eleggere. Terminata la votazione l’Oratore, coadiuvato da due scrutatori nominati dal Maestro Venerabile, provvede allo scrutinio dei voti; dal Segretario viene redatto, in duplice copia, il verbale della votazione nel quale viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun Fratello. Una copia del verbale dell’elezione deve essere inviato, entro dieci giorni dalla votazione, al Collegio Circoscrizionale in busta chiusa con l’indicazione del nome e del numero distintivo della Loggia. Nella tornata successiva al Decreto del Gran Maestro di indizione delle elezioni il Presidente del Collegio Circoscrizionale provvede all’apertura delle buste delle Logge in regola con le capitazioni e, coadiuvato da tre o più scrutatori procede allo scrutinio per il computo dei voti e per la verifica dei requisiti di cui all’art. 44 della Costituzione. Risultano eletti Ispettori di loggia della Circoscrizione coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano nel Grado di Maestro. Copia del verbale dello scrutinio va inviato al Responsabile della Struttura dell’Ordine per gli atti di pertinenza. L’Ispettore che ha riportato il maggior numero di voti assume la funzione di coordinatore degli Ispettori della Circoscrizione. Egli convoca gli Ispettori eletti nella Circoscrizione ed assegna a ciascuno le Logge da ispezionare. Un Ispettore di Loggia non può avere mandato ad agire nella propria Loggia. L’incarico di Ispettore di Loggia, alla fine del triennio, dura fino all’insediamento dei nuovi Ispettori. Art. 111 - Motivi di decadenza. Un Ispettore di Loggia é dichiarato decaduto dalla Giunta di Governo per i seguenti motivi:
Art. 112 - Sostituzione per impedimento. Qualora nell’arco del triennio un’Ispettore di Loggia é, per qualsiasi motivo, impedito a svolgere il proprio incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti della Circoscrizione. Il nuovo incaricato rimane in carica sino alla fine del triennio; se l’incarico é stato conferito nell’ultimo anno é rieleggibile per il triennio successivo. Art. 113 - Incremento del numero degli Ispettori. Qualora si renda necessario incrementare il numero degli Ispettori per la costituzione di nuove Logge, si segue la prassi indicata nel precedente art. 113. Se non é possibile assegnare l’incarico per l’esaurimento delle liste, il Gran Maestro indice elezioni suppletive secondo la metodologia indicata nel suindicato art. 109. Art. 114 - Le Ispezioni Generali annuali. L’Ispettore di Loggia é tenuto ad effettuare due ispezioni generali l’anno presso le Logge affidate per lo svolgimento delle competenze di cui all’art. 49 della Costituzione. Gli Ispettori di Loggia possono, tuttavia, presenziare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni delle logge a loro assegnate per lo svolgimento dei compiti di assistenza e sorveglianza. Art. 115 - Le relazioni periodiche. Per ogni singola Loggia affidatagli, l’Ispettore riferisce al Presidente del Collegio Circoscrizionale sulla regolarità della gestione amministrativa, sul rispetto delle date previste e sulla frequenza delle riunioni di Loggia, sulla partecipazione dei Fratelli. In caso di fatti rilevanti, l’Ispettore é tenuto, entro quindici giorni dall’Ispezione, a riferire, in forma scritta riservata, al Responsabile della Struttura dell’Ordine ed al Presidente del Collegio Circoscrizionale. TITOLO IX: LE COMMISSIONI PERMANENTI Art. 116 - Numero dei componenti e composizione. Le Commissioni Permanenti di cui all’art. 59 della Costituzione sono costituite da un numero di Fratelli da tre a cinque. Ogni cinque anni il Consiglio dell’Ordine determina il numero ed elegge i componenti le Commissioni Permanenti. Per la composizione delle Commissioni devono essere proposti ed eletti Fratelli particolarmente competenti nelle materie oggetto delle finalità delle singole Commissioni. Le Commissioni permanenti sono presiedute dal Gran Maestro o da un Membro della Giunta da Lui designato. Art. 117 - Costituzione delle Commissioni. Nei trenta giorni successivi alla formazione delle Commissioni, il Gran Maestro ne convoca i Componenti. Nella prima riunione ogni Commissione:
Art. 118 - La convocazione delle Commissioni. Le convocazioni delle Commissioni devono essere effettuate almeno dieci giorni prima della riunione e l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno. Può essere stabilito dalla Commissione un rimborso spese previa presentazione dei giustificativi di spesa. Art. 119 - Lo svolgimento del lavoro. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere, su argomenti specifici nell’ambito della materia ad essa demandata, su quesiti proposti dal Gran Maestro, dalla Giunta di governo, dal Consiglio dell’Ordine o, tramite i Collegi Circoscrizionali, dai Fratelli e dalle Logge. Il Vice-Presidente può essere chiamato dalla Giunta di Governo per riferire sui lavori compiuti. Art. 120 - La sostituzione dei componenti. Il Consiglio dell’Ordine, su richiesta del Gran Maestro, provvede alla sostituzione dei Componenti le Commissioni che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni, che abbiano rassegnato le proprie dimissioni o che siano passati all’Oriente Eterno. Art. 121 - La decadenza delle Commissioni. Le Commissioni Permanenti decadono alla fine del quinquennio o al rinnovo del Consiglio dell’Ordine. In quest’ultimo caso le Commissioni possono ultimare il lavoro in corso previa espressa autorizzazione del nuovo Consiglio dell’Ordine. TITOLO X: LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA Art. 122 - Il Patrimonio Intangibile. La conservazione e l’amministrazione del patrimonio intangibile della Comunione dei Liberi Muratori sono affidate alla Commissione patrimoniale composta dal Gran Maestro, dal Gran Tesoriere e da un rappresentante del Consiglio dell’Ordine. Art. 123 - L’amministrazione del patrimonio. La gestione del patrimonio della Comunione dei Liberi Muratori deve essere esercitata secondo le regole di una corretta amministrazione. La tenuta dei libri contabili, regolarmente vidimati, deve avvenire secondo le normative della legislazione italiana. L’organizzazione amministrativa e contabile é affidata al Gran Tesoriere che cura i rapporti contabili con le Logge della Comunione. Art. 124 - Il Bilancio di previsione. Il Bilancio di previsione deve contenere l’indicazione delle entrate e delle uscite suddivise in titoli e capitoli. La Giunta di Governo può apportare modifiche al bilancio di previsione disponendo lo spostamento di somme da titoli e capitoli in base a documentate esigenze della Comunione. Le spese necessarie al funzionamento della Comunione dei Liberi Muratori e di tutti i suoi Organi vengono stanziate annualmente nel bilancio di previsione Art. 125 - Il Gran Tesoriere. Il Gran Tesoriere ha la responsabilità della cassa e dei titoli di proprietà della Comunione dei Liberi Muratori, ne cura la custodia nei modi prescritti dalla Giunta di Governo ed esegue gli incassi ed i pagamenti giustificati da appositi ordinativi. Può rifiutare il pagamento di un ordinativo qualora non giudicato in linea con il bilancio; del fatto deve riferire alla seduta della Giunta di Governo più prossima. Art. 126 - Il Collegio dei Grandi Architetti revisori. Il Gran Tesoriere sottopone ogni sei mesi al Collegio dei grandi Architetti Revisori la documentazione contabile relativa al periodo per i necessari riscontri. Almeno trenta giorni prima della Gran Loggia ordinaria annuale la Giunta di Governo consegna al Collegio dei grandi Architetti Revisori, per il suo esame, il bilancio consuntivo predisposto dal Gran Tesoriere con il rendiconto finanziario e patrimoniale. TITOLO XI: LA GIUSTIZIA MASSONICA Art. 127 - La tavola d’accusa. Le tavole di accusa deve essere redatta per iscritto e deve contenere l’indicazione delle prove e dei testimoni. Vanno indirizzate al Maestro Venerabile della Loggia a cui afferisce il Fratello incolpato o al Presidente del Collegio Circoscrizionale o al Presidente della Corte Centrale nei casi di loro competenza. Art. 128 - La fase istruttoria. Il Presidente del Collegio giudicante, non appena ricevuta la tavola di accusa, dopo averne data immediata notizia al Fratello o alla Loggia interessata, in persona del suo Maestro Venerabile, con invito alla nomina di un difensore, incarica un Giudice appositamente designato, o procede egli stesso, affinché, nel termine massimo di sessanta giorni, si provveda a:
Dopo aver espletato i suddetti incarichi, il Giudice designato ne riferisce al Collegio Giudicante che dovrà stabilire il rinvio a giudizio o il proscioglimento. In qualsiasi momento dell’Istruttoria, qualora si evidenzino incompatibilità o per evidenti motivi di opportunità, il Presidente del Collegio Giudicante trasmette gli atti alla Corte Centrale per la designazione di un altro tribunale. Art. 129 - Il rinvio a giudizio. Qualora l’accusa viene giudicata sufficientemente provata, il Fratello o la Loggia sono rinviati a giudizio dinanzi l’organo giurisdizionale competente. Del rinvio a giudizio deve sempre essere data notizia al Gran Maestro il quale, in base alle informazioni raccolte dal Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene l’incolpato, o dal Presidente del Collegio Circoscrizionale se incolpata é una Loggia, sentito eventualmente il parere della Giunta di Governo, può sospendere il Fratello o la Loggia da qualsiasi attività massonica. La Gran Segreteria dà notizia dell’avvenuta sospensione al Maestro Venerabile competente o al Presidente del Collegio Circoscrizionale. Art. 130 - Il dibattimento. Il Presidente del Tribunale competente stabilisce, con un preavviso non inferiore a trenta giorni, la data e l’ora del dibattimento invitando le parti, i testimoni ritenuti utili e chiunque altro possa apportare elementi di chiarezza sui fatti oggetto del giudizio. Invita, quindi, l’incolpato a nominare un difensore e, se egli ne é sprovvisto, lo nomina d’ufficio. All’inizio del dibattimento il Presidente, o un giudice da lui incaricato, fa una breve relazione, dopo di che, sentite le parti, gli eventuali testimoni e gli altri chiamati all’udienza, si dà lettura degli atti istruttori e dei documenti acquisiti. Nel corso del dibattimento le parti possono produrre le istanze, deduzioni o proposte che reputino opportune sulla cui ammissibilità decide, di volta in volta, il Collegio Giudicante. Da ultimo si svolge la difesa e, senza interruzioni, il Collegio si riunisce in camera di consiglio per deliberare la sentenza il cui dispositivo viene letto in udienza dal Presidente. Del dibattimento viene redatto apposito verbale. Il dispositivo della sentenza deve essere redatto per iscritto e allegata agli atti controfirmata dai componenti il Collegio Giudicante. Entro quindici giorni dalla deliberazione, questa deve essere comunicata al Gran Maestro, al Gran Segretario, al Grande Oratore, al Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, al Maestro Venerabile interessato ed alle parti. I provvedimenti emessi a seguito di un procedimento sono immediatamente esecutivi. Essi possono essere impugnati unitamente alla sentenza. Art. 133 - L’impugnazione. L’impugnazione della sentenza deve essere proposta entro trenta giorni dall’avvenuta notifica di cui all’art. 131; va inviata con lettera raccomandata al Presidente dell’Organo competente e deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi dell’impugnazione e le conclusioni. Art. 134 - Il procedimento d’Appello. Il Presidente del Tribunale di 2° o 3 ° grado, ricevuta la richiesta, richiama gli atti dal Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e fissato il dibattimento, stabilendone il luogo, il giorno e l’ora, convoca le parti con un termine non inferiore a trenta giorni. Può nominare un componente del Collegio Giudicante quale relatore o può riferire lui stesso. All’udienza la relazione precede la lettura degli atti. L’Organo Giudiziario giudica in base agli atti del dibattimento di 1° grado. Solo in casi eccezionali può disporre l’acquisizione di ulteriori prove; in tal caso, se non disponibili durante il procedimento, può disporre l’espletamento in prosieguo. Seguono lo svolgimento della difesa, l’emissione della sentenza e la lettura del dispositivo nonché tutte le comunicazioni previste per il 1° grado. Il provvedimento non é più appellabile. Art. 135 - La Grazia. Il Gran Maestro può concedere la Grazia ai Fratelli o alle Logge condannate in via definitiva ai sensi dell’art. 19 della Costituzione. La concessione della Grazia può avvenire d’inizaitiva del Gran Maestro o su domanda degli interessati d avviare alla Gran Segreteria per il tramite del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili. Art. 136 - La sede. Il Tribunale di Loggia ha sede nella Casa Massonica dove si svolgono i suoi procedimenti. Il Tribunale di Loggia é presieduto dal Maestro Venerabile. Il giudizio deve essere emesso entro sei mesi dal ricevimento della tavola d’accusa. Trascorso tale tempo gli atti devono essere trasmessi al Tribunale Circoscrizionale che proseguirà il giudizio. In caso di inosservanza del termine temporale, qualora non viene effettuata la trasmissione degli atti, il Tribunale ne richiede l’acquisizione. La mancata consegna costituisce colpa massonica. Nel caso del trasferimento del procedimento l’impugnazione va fatta presso la Corte Centrale. Art. 138 - La Sede. Il Tribunale Circoscrizionale ha sede presso gli uffici del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili. Art. 139 - L’elezione dei Componenti. Il Presidente del Collegio Circoscrizionale dopo l’insediamento indice le elezione per i Componenti il Tribunale Circoscrizionale; questi vengono eletti a scrutinio segreto dal Collegio Circoscrizionale tra i Fratelli della Circoscrizione che abbiano dimostrato di possedere cultura ed esperienza massonica idonea allo scopo. Possono essere eletti Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro. Entro trenta giorni dall’elezione il Presidente del Collegio riceve il giuramento sulla formula di rito. Entro i successivi quindici giorni il giudice più anziano nel grado di Maestro convoca i giudici eletti per la designazione del Presidente del Tribunale Circoscrizionale e per la nomina del Segretario che deve essere scelto tra i Fratelli Maestri della Circoscrizione. Il Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili presiede il Tribunale Circoscrizionale. Il Giudizio deve essere emesso entro sei mesi dal ricevimento della tavola d’accusa o della richiesta d’impugnazione, trascorso tale termine gli atti vanno trasmessi alla Corte Centrale Art. 141 - La Sede. La Corte Centrale si riunisce presso la sede della Comunione dei Liberi Muratori. Qualora sia necessario tenere il procedimento presso altre sedi, é necessaria la preventiva autorizzazione del Gran Maestro. Art. 142 - L’elezione dei Componenti. Il numero dei giudici della Corte Centrale è pari, di norma, a quello delle Circoscrizioni; in ogni caso non può essere inferiore a cinque. Essi permangono in carica per tre anni. L’elezione dei componenti la Corte Centrale viene fatta dalla Gran Loggia scegliendoli tra i Fratelli della Comunione che abbiano specifiche competenze e che posseggano riconosciute cultura ed esperienza massonica. I giudici della Corte Centrale devono avere almeno cinque anni di anzianità nel grado di Maestro e aver ricoperto almeno per un anno la carica di Maestro Venerabile. Terminate le votazioni il Grande Oratore, coadiuvato da due scrutatori nominati dal Gran Maestro, provvede allo spoglio delle schede. Risultano eletti componenti della Corte Centrale i Fratelli che hanno riportato il maggior numero di voti. L’insediamento dei componenti della Corte Centrale avviene per decreto del Gran Maestro. Nella prima riunione il Fratello con maggiore anzianità nel Grado di Maestro riunisce la Corte per la designazione del Presidente della Corte Centrale. Il Presidente nella stessa riunione fissa i criteri di coordinamento e di distribuzione degli incarichi e, quindi, provvede alla costituzione di sezioni, composta, ciascuna, da tre giudici effettivi e due supplenti. Ogni sezione designa il proprio Presidente. Il Segretario é scelto tra i giudici supplenti. Art. 144 - Lo svolgimento del processo. Nei casi previsti dall’art. 71 della Costituzione la tavola d’accusa o la richiesta d’impugnazione deve essere inviata al Presidente della Corte Centrale il quale, entro il termine di trenta giorni, stabilisce la sezione più idonea a cui affidare il procedimento dandone informazione alle parti, al Gran Maestro ed al Grande Oratore. La sezione designata, entro sessanta giorni provvede all’assunzione delle informazioni e all’audizione degli eventuali testimoni e decide in Camera di Consiglio. I provvedimenti della Corte Centrale sono impugnabili, nei trenta giorni successivi alla sentenza presso la Corte Centrale in seduta plenaria; nel caso di procedimenti d’appello non é ammessa l’impugnazione. I Maestri Venerabili eletti membri della Giunta di Governo della Comunione possono continuare a svolgere le loro funzioni per un periodo massimo di mesi sei. Dopo tale periodo valgono le incompatibilità di cui all’art 25 dello Statuto. Le competenze del Consiglio dell’Ordine, per i primi anni di vita della Comunione dei Liberi Muratori, sono assegnate alla Gran Loggia Nazionale per le questioni di carattere generale, mentre, per le questioni d’urgenza le decisioni saranno di pertinenza del Gran Maestro e dovranno essere ratificate dalla Gran Loggia nella prima convocazione immediatamente successiva. IL COLLEGIO DEI GRANDI ARCHITETTI REVISORI Le funzioni del Collegio dei Grandi Architetti Revisori sono assunte dalla Giunta di Governo sino alla costituzione del Consiglio dell’Ordine. Nelle Circoscrizioni dove operano fino a dieci Logge le funzioni dell’Ispettore di Loggia vengono assunte dal Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili o da un suo delegato. Sino alla costituzione del Consiglio dell’Ordine le funzioni ed i compiti delle Commissioni Permanenti saranno assunti dai Membri della Giunta di Governo, anche individualmente, su designazione del Gran Maestro. |
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